Sentenza del 18/12/2018 n. 12803 - Comm. Trib. Prov. Catania
Accertamento induttivo - contradditorio - mancato invito del contribuente - conseguenza- nullità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata convocazione del contribuente è stata ritenuta causa di nullità dell'atto di accertamento fondato sugli studi di settore. Il contraddittorio preventivo costituisce infatti un elemento indefettibile del procedimento, necessario per personalizzare la stima e consentire al contribuente di dimostrare eventuali circostanze idonee a rendere inattendibili o non applicabili i risultati degli studi di settore.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato un avviso di accertamento fondato sugli studi di settore e sulla determinazione induttiva dell'imponibile, deducendo la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo. L'Amministrazione non aveva invitato il contribuente a fornire chiarimenti e osservazioni prima dell'emissione dell'atto, impedendo così di verificare e adeguare la stima standardizzata alla concreta realtà economica dell'attività esercitata.
Norme richiamate
Disciplina degli studi di settore e del contraddittorio preventivo
Prima di emettere un accertamento basato sugli studi di settore, l'Amministrazione deve invitare il contribuente al contraddittorio. Tale adempimento consente di adattare la stima standardizzata alla situazione economica effettiva del contribuente.
Accertamento induttivo per inattendibilità della contabilità
L'Amministrazione può ricorrere alla determinazione induttiva dell'imponibile quando la contabilità risulta inattendibile, ma l'utilizzo degli studi di settore non esonera dall'obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo quando previsto dalla disciplina applicabile.
Massime di principio
- Quando un accertamento si fonda sugli studi di settore o su altri strumenti presuntivi standardizzati, il contribuente deve normalmente essere coinvolto prima dell'emissione dell'atto, così da poter fornire elementi specifici sulla propria situazione.
- Il contraddittorio non è un adempimento meramente formale: serve a verificare se il risultato statistico rappresenta realmente l'attività del contribuente e a correggere eventuali distorsioni.
- L'omesso invito al contraddittorio può comportare la nullità dell'accertamento, soprattutto quando l'atto si fonda direttamente sugli studi di settore e la legge prevede espressamente tale garanzia.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare sia l'effettiva base normativa dell'accertamento sia l'esistenza di un invito preventivo, nonché la possibilità concreta per il contribuente di presentare osservazioni e documentazione.
- La sola applicazione automatica di una stima standardizzata non è normalmente sufficiente: l'Amministrazione deve motivare l'adeguamento della stima alla concreta realtà economica del contribuente.
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