Cassazione Civile, Ordinanza n. 36152/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR del Lazio che aveva deciso sulla cartella di pagamento notificata il 15 dicembre 2007, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, relativa a IRAP dichiarata e non versata per l’anno 2004, oltre sanzioni e interessi. Nel corso del giudizio di legittimità l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria chiedendo dichiararsi l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, deducendo che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione e aveva integralmente pagato quanto dovuto. La ricorrente aveva indicato in modo errato la norma di riferimento della definizione, ma dagli atti risultava l’adesione alla rottamazione cartelle di cui all’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito in l. n. 225 del 2016.
La decisione
La Corte ha rilevato che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione prevista dall’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e aveva depositato la documentazione attestante l’integrale pagamento del dovuto. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti, in ragione della causa estintiva della lite. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base del controllo automatizzato che aveva originato la cartella di pagamento
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016
richiamato quale disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. rottamazione cartelle)
l. n. 225 del 2016
citata quale legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
menzionato nella memoria dell’Agenzia, ma la Corte precisa che la ricorrente aveva in realtà aderito alla rottamazione di cui al d.l. n. 193 del 2016
Sez. 6, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015
richiamata per escludere i presupposti del c.d. doppio contributo in presenza di causa estintiva della lite
Massime di principio
- L’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, accompagnata dall’integrale pagamento del dovuto, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente sulla cartella riferita a tali carichi.
- Quando interviene una causa estintiva sopravvenuta della lite, la Corte può dichiarare estinto il giudizio di legittimità senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- In presenza di estinzione del giudizio per adesione a definizione agevolata, le spese possono essere compensate tra le parti.
- L’estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude, secondo l’orientamento richiamato, l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.
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