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Sentenza

Sentenza del 12/02/2019 n. 787 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Operazioni insistenti - inesistenza delle relative "operazioni" - attività illecita - presupposto e correlazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza afferma che i rilievi relativi all'inesistenza delle operazioni fatturate e alla natura illecita dell'attività sono tra loro correlati. L'inesistenza delle operazioni costituisce il presupposto necessario per applicare l'art. 14 della legge n. 537/1993 e per negare il legittimo riconoscimento dei relativi costi, quando l'Amministrazione abbia fornito una prova certa e incontrovertibile dell'inesistenza e dell'illiceità dell'attività.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il recupero dei costi derivanti da fatture relative a operazioni ritenute inesistenti e l'applicazione dell'art. 14 della legge n. 537/1993. La questione centrale è se l'inesistenza delle operazioni fatturate e la qualificazione dell'attività come illecita costituiscano profili distinti oppure necessariamente correlati. Secondo il principio enunciato, l'accertamento dell'inesistenza delle operazioni rappresenta il presupposto per qualificare l'attività come illecita, purché sussista una prova certa e incontestabile dei fatti, atti o attività illecite.

Norme richiamate

  • Art. 14 della legge n. 537/1993

    Prova certa ed inconfutabile dell'esistenza di fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo

    La norma può essere applicata per escludere il riconoscimento fiscale dei costi collegati a operazioni inesistenti, ma solo quando l'inesistenza e la conseguente illiceità siano dimostrate in modo certo e incontrovertibile.

Massime di principio

  • Quando vengono contestate fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve dimostrare concretamente che le operazioni non sono mai state effettuate o che sono state rappresentate in modo fittizio.
  • L'inesistenza dell'operazione e la sua qualificazione come illecita non sono necessariamente contestazioni autonome: l'accertamento dell'inesistenza può costituire il presupposto della successiva qualificazione giuridica come attività illecita.
  • Il recupero fiscale dei costi non può fondarsi su mere presunzioni generiche: occorre una prova certa e incontestabile dei fatti rilevanti, secondo il parametro richiesto dall'art. 14 della legge n. 537/1993.
  • In situazioni analoghe, il contribuente deve poter dimostrare l'effettività delle operazioni mediante documentazione, pagamenti, contratti, consegne e ogni altro elemento idoneo a provare la realtà economica delle prestazioni.

Testo integrale

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