Sentenza n. 577/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.01.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'attribuzione del beneficio economico della Carta elettronica per la formazione relativo agli anni scolastici 2018/19-2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 24 gennaio 2024, che aveva condannato il Ministero all'attribuzione, in suo favore, del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23, nel rispetto dei vincoli di legge. La sentenza è stata notificata il 23 agosto 2024, non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 30 luglio 2025. È inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni statali. Nonostante ciò, il Ministero non ha dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e accertando che l'amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo giudiziale. Ha dichiarato l'inottemperanza del giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo all'attribuzione del contributo alla formazione tramite la Carta elettronica entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, con il compito di adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il Commissario, trattandosi di dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre accessori e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per la formazione, riconosciuto nel giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti obblighi di pagamento.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo, poste a carico dell'amministrazione soccombente.
art. 39 c.p.a.
Richiamato insieme alle norme del codice di procedura civile applicabili al processo amministrativo.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente dimostra l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio eventualmente previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, l'inerzia dell'amministrazione integra inottemperanza se il titolo non è stato adempiuto.
- La mancata contestazione, da parte dell'amministrazione intimata, dell'inadempimento allegato e documentato dal ricorrente concorre a fondare l'accertamento dell'inottemperanza.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e nominare già nella sentenza un Commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva dopo l'inutile decorso del termine assegnato.
- Il Commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico competente per materia; quando si tratta di un dipendente già preposto alla gestione della spesa pubblica oggetto dell'ottemperanza, il giudice può escludere la liquidazione di un compenso specifico.
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