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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31022/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso a seguito di denuncia DOCFA presentata da una società proprietaria di una cabina elettrica situata presso un'infrastruttura autostradale. L'Ufficio, in rettifica della categoria proposta dalla contribuente, aveva attribuito la categoria catastale D/1 anziché E/9, con conseguente diversa rendita. La società aveva impugnato l'atto deducendo, da un lato, difetto di motivazione del provvedimento di classamento e, dall'altro, illegittimità della classificazione nella categoria D/1, sostenendo che la cabina fosse una mera pertinenza autostradale priva di autonoma funzionalità e redditività e che non producesse energia a fini di reddito. Il ricorso per cassazione era affidato a due motivi: violazione dell'art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 7 dello Statuto del contribuente per asserita carenza motivazionale; e violazione della normativa catastale richiamata in relazione alla contestata attribuzione della categoria D/1.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo ritenendo sufficiente la motivazione dell'avviso di classamento, poiché il nuovo classamento derivava da una procedura DOCFA e si fondava su una valutazione tecnica distinta rispetto ai dati dichiarati dalla contribuente. Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando la giurisprudenza secondo cui una cabina di trasformazione installata presso l'autostrada per alimentare illuminazione e apparati dell'infrastruttura va classificata nel gruppo E, non nel gruppo D, poiché priva di autonomia funzionale e reddituale rispetto all'immobile principale. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto il ricorso originario della società contribuente. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973

    Richiamato come parametro di motivazione dell'atto impositivo, ma la Corte esclude che sia stato violato nel caso concreto perché l'avviso DOCFA era sufficientemente motivato.

  • art. 7 L. 212/2000

    Invocato dal ricorrente sul difetto di motivazione; la Corte ritiene che l'obbligo motivazionale fosse assolto nei termini propri della procedura DOCFA.

  • art. 2 D.L. 16/1993 conv. in L. 75/1993

    Indicato come base normativa della procedura DOCFA di attribuzione della rendita catastale.

  • d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    Richiamato quale disciplina attuativa della procedura DOCFA.

  • art. 7 d.P.R. 604/1973

    Richiamato per affermare che i fabbricati a destinazione speciale o particolare devono essere stimati mediante stima diretta.

  • art. 37 d.P.R. 917/1986

    Richiamato per collegare la stima diretta alla determinazione del reddito medio ordinario ricavabile dalle caratteristiche del bene.

  • art. 10 L. 1249/1939

    Norma richiamata nel secondo motivo a sostegno della contestazione del classamento catastale.

  • d.lgs. 514/1948

    Norma richiamata nel secondo motivo a sostegno della contestazione del classamento catastale.

  • art. 28 L. 1231/1936

    Norma richiamata nel secondo motivo a sostegno della contestazione del classamento catastale.

  • art. 2, comma 40, D.L. 262/2006

    Norma richiamata nel secondo motivo a sostegno della contestazione del classamento catastale.

  • art. 384 c.p.c.

    Usato come base per la decisione nel merito da parte della Corte, senza rinvio, perché non occorrevano ulteriori accertamenti in fatto.

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA, l'avviso di classamento è sufficientemente motivato quando l'Ufficio, a fronte di una variazione proposta dal contribuente, indica i dati oggettivi accertati e la classe/categoria attribuita, se la divergenza dipende da una diversa valutazione tecnica e non dalla contestazione di specifici elementi di fatto dichiarati.
  • Se l'Ufficio disattende elementi di fatto indicati nella dichiarazione catastale del contribuente, la motivazione dell'atto deve essere più puntuale e deve esplicitare le differenze riscontrate, così da consentire la piena difesa e delimitare il successivo contenzioso.
  • Per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, la determinazione della rendita avviene mediante stima diretta; il sopralluogo non è condizione di legittimità dell'atto e non costituisce un diritto del contribuente quando l'Ufficio disponga di elementi documentali sufficienti.
  • Una cabina di trasformazione installata al servizio di un'infrastruttura autostradale e priva di autonoma funzionalità e redditività rispetto all'opera principale va classificata nel gruppo E e non nel gruppo D.

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