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Sentenza

Sentenza n. 561/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’accertamento - dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (e, in particolare, dalla Commissione tecnica PNRR/PNIEC), nonostante la diffida del 10.11.2025, a fronte dell’istanza di VIA presentata il 28.11.2023 per la realizzazione e l’esercizio in agro del Comune di Alà dei Sardi (SS) di un impianto eolico (denominato Olivinditta) costituito da 15 aerogeneratori per una potenza complessiva di 99 MW e delle relative opere di connessione - ID: 10649; nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente a concludere il procedimento, con la nomina di un Commissario ad acta che provveda in caso di sua perdurante inerzia.

Giustizia amministrativa202600115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse e, in applicazione del principio dispositivo, ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Non è stata quindi esaminata la legittimità dell'inerzia amministrativa né è stata disposta la conclusione coattiva del procedimento o la nomina di un commissario ad acta. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.

TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: inerzia nel procedimento di VIA relativo a un impianto eolico e alle opere di connessione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva agito per l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e in particolare della Commissione tecnica PNRR/PNIEC, rispetto all'istanza di VIA presentata il 28 novembre 2023 per un impianto eolico composto da 15 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 99 MW, e relative opere di connessione, nonché per la condanna dell'amministrazione alla conclusione del procedimento, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Dopo la proposizione del ricorso, la ricorrente ha dichiarato, con atto depositato il 10 marzo 2026, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione determina la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, il giudice amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, deve dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità dell'inerzia o dell'atto impugnato.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice di adottare le misure conformative richieste, inclusa la condanna dell'amministrazione a provvedere e la nomina di un commissario ad acta, salvo che tali misure siano ancora sorrette da un interesse attuale alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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