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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16396/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società elettrica)

La controversia

La controversia nasce dalla determinazione dell’indennità definitiva di asservimento per la costituzione di una servitù di elettrodotto a 380 kV realizzata su terreni di proprietà privata. La società elettrica aveva contestato la stima della Commissione provinciale sia quanto alla percentuale di diminuzione di valore del podere sia quanto al criterio di calcolo dell’indennità. In sede di rinvio, la Corte d’appello aveva escluso ogni indennità per la diminuzione di valore dei fabbricati di proprietà delle eredi, ritenendo che i fabbricati non fossero interessati dall’asservimento e che la mera vicinanza all’opera pubblica non fosse indennizzabile. Le proprietarie hanno quindi ricorso per cassazione denunciando violazione dell’art. 123 del r.d. n. 1775/1933, sostenendo che: i fabbricati andavano considerati come unità economica complessiva a prescindere dalla separazione catastale; la fascia di rispetto dell’elettrodotto imposta dallo strumento urbanistico avrebbe inciso specificamente sui beni; la Corte territoriale avrebbe errato nel negare l’indennizzo per il deprezzamento dei fabbricati. La resistente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, poi rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, confermando la decisione della Corte d’appello di Bologna. Ha ritenuto infondato il motivo delle ricorrenti perché la Corte territoriale aveva accertato in fatto, con valutazione non censurata ex art. 360 n. 5 c.p.c., che i mappali su cui insistevano i fabbricati non erano interessati dall’asservimento; inoltre ha ribadito il principio secondo cui, in tema di servitù di elettrodotto, la diminuzione di valore di fabbricati o della residua proprietà prossimi all’opera pubblica non è automaticamente indennizzabile, occorrendo un deprezzamento concreto e specifico causalmente collegato alla servitù. Ha quindi dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato e condannato le ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 123 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    L’indennità di asservimento per elettrodotto comprende il deprezzamento del fondo solo se vi sia una diminuzione di valore concreta e specificamente collegata alla servitù; non opera in modo automatico per la mera vicinanza dell’immobile all’opera pubblica.

  • art. 19 legge n. 865 del 1971

    Norma richiamata quale base dell’opposizione proposta avverso l’indennità definitiva di asservimento.

  • art. 16 legge n. 865 del 1971

    Richiamato dalla parte opponente come criterio di calcolo fondato sul valore agricolo medio, contrapposto al valore venale del fondo.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto per la censura di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La Corte osserva che il giudizio di fatto della Corte territoriale non è stato censurato sotto il profilo del vizio motivazionale.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l’atto dovuto relativo al raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In tema di servitù di elettrodotto, la componente indennitaria per diminuzione di valore del fondo o della proprietà residua richiede la prova di un deprezzamento attuale, concreto e causalmente ricollegabile all’imposizione della servitù; non basta la mera prossimità dell’immobile all’opera pubblica.
  • La diminuzione di valore di un fabbricato vicino al traliccio o alla linea elettrica non è automaticamente risarcibile o indennizzabile, perché può derivare da una limitazione legale della proprietà che grava in modo indifferenziato sui beni collocati in prossimità dell’opera.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto che un bene non è compreso nell’area di asservimento o nella fascia di rispetto rilevante, tale accertamento è insindacabile in cassazione se non viene specificamente censurato nei limiti del vizio di motivazione o dell’omesso esame nei termini processualmente consentiti.
  • La qualificazione dell’indennità di asservimento deve distinguere tra pregiudizi direttamente connessi alla servitù e pregiudizi soltanto riflessi o eventuali: solo i primi entrano nel computo dell’indennizzo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniServitù
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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