Cassazione Penale, Sentenza n. 41474/2025 del 24/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo, disposto dal GIP il 29/05/2025, su un'area di proprietà del ricorrente in Eraclea Minoa (via Minosse n.22) relativa a lavori di consolidamento del costone. Il ricorrente contestava la mancanza dei presupposti per il sequestro (assenza di periculum in mora attuale, concreto e specifico), sosteneva che l'immobile non fosse esposto al rischio di crollo, evidenziava la rilevanza di un'ordinanza comunale autorizzativa sull'uso dell'immobile e depositava una relazione tecnica di parte che contradiceva la consulenza del p.m.; deduceva inoltre carenza di motivazione su elementi decisivi, violazione dell'art.321 c.p.p., della Costituzione (art.42) e dell'art.1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nonché violazione del principio di proporzionalità per l'assenza di termine finale del provvedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze mirassero a ottenere una rivalutazione di merito (fatti e valutazione tecnica del pericolo), mentre il sindacato di legittimità in Cassazione contro le ordinanze del riesame è consentito solo per violazione di legge (error in iudicando o in procedendo). La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato il sequestro facendo riferimento agli accertamenti tecnici disposti dal p.m., alla comprovata frana del 06/02/2014 (evento ritenuto prevedibile e prevenibile) e alla persistente pericolosità geomorfologica dell'area; ha inoltre escluso rilievo decisivo all'ordinanza sindacale comunale, adottata senza monitoraggio e stabilizzazione del costone. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente come fondamento della tutela del diritto di proprietà e della necessità di motivare il sequestro; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza del riesame avesse invece fornito motivazione sufficiente sui presupposti del sequestro e che le censure non configurassero una violazione di legge ma una rinnovata valutazione di merito.
art.42 Cost.
Richiamato dal ricorrente in ragione della tutela della proprietà; la Corte non ha ritenuto che dall'atto impugnato emergesse una lesione tale da integrare violazione di legge, avendo il giudice del riesame motivato la necessità del sequestro per la tutela pubblica.
art.1 Protocollo addizionale alla CEDU
Richiamato dal ricorrente in funzione di tutela patrimoniale; la Corte ha valutato che l'ordinanza contenesse elementi di motivazione e che l'impugnazione tentasse una rivalutazione dei fatti piuttosto che dimostrare una violazione di legge.
art.325, comma 1, cod.proc.pen.
Norma richiamata dalla Corte per ricordare che le ordinanze del Tribunale del riesame possono essere impugnate in Cassazione solo per violazione di legge; la Corte ha applicato tale limite dichiarando il ricorso inammissibile.
Norma procedurale sul procedimento di riesame; la Corte ha ricordato il contesto procedurale e l'ambito di sindacato consentito in Cassazione.
art.606, comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen.
Richiamato per delimitare i motivi di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione in termini di legge); la Corte ha stabilito che le censure costituivano una controversia di fatto non ricomprensibile nel sindacato di legittimità consentito.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca può colpire anche beni di proprietà di terzi se la libera disponibilità della cosa è idonea ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare ulteriori reati.
- In Cassazione contro le ordinanze del Tribunale del riesame il sindacato è limitato a questioni di diritto (violazione di legge, error in iudicando/procedendo); le contestazioni che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti o della prova tecnica sono, di regola, inammissibili.
- La mancanza di adesione della difesa alla consulenza del p.m. e la presentazione di una relazione tecnica di parte non bastano, di per sé, a far decadere il presupposto del periculum in mora se il giudice di merito motiva il proprio convincimento richiamando accertamenti tecnici ritenuti più attendibili.
- Le ordinanze amministrative (es. autorizzazioni comunali) non escludono automaticamente l'opportunità di misure cautelari penali se non sono dimostrate stabilità e monitoraggio della situazione pericolosa; il giudice penale valuta la stabilità tecnica e i rischi residui.
- Per rendere ammissibile un ricorso per cassazione contro provvedimenti di riesame occorre documentare un difetto di motivazione radicale (assenza totale o motivazione priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza) o un chiaro errore di diritto, non semplicemente prospettare una diversa interpretazione dei fatti.
- Le censure relative a proporzionalità e durata del sequestro possono avere rilievo, ma devono essere formulate dimostrando un concreto vizio di diritto (es. misura manifestamente sproporzionata o priva di termine legale) piuttosto che in termini meramente valutativi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41449/2025 del 24/12/2025
- Sentenza penale · 24 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41451/2025 del 24/12/2025
- Sentenza penale · 24 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41452/2025 del 24/12/2025
- Sentenza penale · 24 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41454/2025 del 24/12/2025
- Sentenza penale · 24 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41455/2025 del 24/12/2025
- Sentenza penale · 24 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41456/2025 del 24/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →