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Sentenza

Sentenza del 25/02/2015 n. 3769 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1742 e seguenti e 2195 c.c., della Legge n. 204 del 1985, art. 1, della Legge n. 662 del 1996, art. 3, e degli artt. 2, 3, 8, 27 e 36 del D.Lgs. n. 446 del 1997. La CTR aveva ritenuto sufficiente, ai fini dell'applicazione dell'IRAP, che un agente di commercio disponesse di una minima attrezzatura. Il contribuente ha sostenuto invece che l'IRAP è dovuta solo in presenza di un'autonoma organizzazione, non ravvisabile per il solo fatto di svolgere abitualmente l'attività o di utilizzare strumenti minimi e indispensabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente e quindi la richiesta di rimborso dell'IRAP. Ha escluso che la sola esistenza di una minima attrezzatura costituisca automaticamente autonoma organizzazione. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare al contribuente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.000 euro, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3

    L'esercizio dell'attività di agente di commercio è escluso dall'applicazione dell'IRAP qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.

    L'IRAP non si applica automaticamente agli agenti di commercio: è necessario verificare in concreto la presenza di un'autonoma organizzazione.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 8, 27 e 36

    Disposizioni richiamate dal contribuente a sostegno della contestazione dell'applicazione dell'IRAP.

  • Legge 9 maggio 1985, n. 204, art. 1

    Individua e disciplina l'attività di agente e rappresentante di commercio, alla quale si applica il principio dell'esenzione dall'IRAP in assenza di autonoma organizzazione.

  • Legge n. 662 del 1996, art. 3

    Norma richiamata nel motivo di ricorso, insieme alla disciplina dell'IRAP, per contestare la decisione della CTR.

  • Artt. 1742 e seguenti e 2195 del codice civile

    Norme richiamate per la qualificazione giuridica dell'attività di agente di commercio e della relativa natura imprenditoriale.

  • Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 12108 del 2009

    Il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente è responsabile dell'organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.

    La natura imprenditoriale dell'attività non basta, da sola, a rendere dovuta l'IRAP. Occorre un'organizzazione autonoma ulteriore rispetto all'attività personale del contribuente.

Massime di principio

  • Per gli agenti di commercio l'IRAP è dovuta solo se l'attività è autonomamente organizzata; il semplice esercizio abituale dell'attività non è sufficiente.
  • La disponibilità di strumenti o beni strumentali minimi e indispensabili per lavorare non dimostra, da sola, l'esistenza di autonoma organizzazione.
  • L'autonoma organizzazione sussiste, in linea generale, quando il contribuente è responsabile di una struttura propria, utilizza beni strumentali eccedenti il minimo necessario oppure impiega lavoratori in modo non occasionale.
  • La verifica deve essere concreta e spetta al giudice di merito; non può fondarsi su presunzioni automatiche legate alla qualifica di imprenditore o agente di commercio.
  • In una richiesta di rimborso IRAP è utile documentare l'assenza di dipendenti o collaboratori stabili, l'uso di beni strumentali ordinari e l'assenza di una struttura organizzativa autonoma.

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