Cassazione Civile, Ordinanza n. 32468/2023 del 22/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di delimitazione del demanio marittimo avviato nel 1968 lungo un tratto costiero in località Cavallino, dove era presente un muro in cemento armato realizzato dal consorzio di bonifica e dove l'amministrazione aveva ritenuto che le porzioni di proprietà privata tra il muro e l'originaria linea catastale avessero acquistato i caratteri del demanio marittimo. Dopo il rigetto in primo grado della domanda dei proprietari, la Corte d'appello, sulla base di una nuova consulenza tecnica, ha invece dichiarato che i fondi non appartenevano al demanio marittimo. L'amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione degli artt. 28 e 35 cod. nav., sostenendo che la sdemanializzazione tacita sarebbe inammissibile e che la corte territoriale aveva valorizzato opere umane e sottrazione delle aree all'azione del mare; 2) omesso esame del fatto che alcuni testimoni avevano riferito che il mare raggiungeva il muro; 3) omesso esame delle conclusioni del c.t.u. circa le mareggiate straordinarie che avrebbero conservato natura demaniale alle aree; 4) ulteriore violazione dell'art. 35 cod. nav., assumendo che i reliquati di spiaggia restano demaniali fino a sclassificazione e non possono esserlo se adibiti agli usi del mare; 5) violazione dell'art. 2697 c.c., per mancata prova contraria da parte dei proprietari; 6) violazione dell'art. 132 c.p.c. per asserita mancanza di motivazione sul venir meno della demanialità; 7) omesso esame della documentazione sulle mareggiate del 2008 e 2009, che avrebbe confermato la permanenza della demanialità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto non pertinente la doglianza sulla necessità di un formale provvedimento di sclassificazione, perché il giudizio verteva sull'accertamento giudiziale attuale dei caratteri oggettivi del bene ai fini della sua appartenenza o meno al demanio marittimo. Ha poi escluso che le censure mirassero a veri vizi di legittimità, poiché tendevano a una rivalutazione del merito e delle prove. Quanto ai motivi ex art. 360, n. 5, ha osservato che il giudice di merito aveva comunque preso in considerazione i fatti storici rilevanti e che la consulenza tecnica d'ufficio non è essa stessa un "fatto decisivo" omesso. Ha inoltre rilevato che il giudice di merito può fondare il proprio convincimento su tutte le prove acquisite, compresa la c.t.u., e che l'accertamento della demanialità va compiuto con riferimento al momento della decisione. Il ricorso è stato quindi respinto e i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 28 cod. nav.
Richiamato dai ricorrenti come norma violata; la Corte non ne accoglie la lettura perché la questione decisiva è l'accertamento attuale dei caratteri del bene, non la formale sdemanializzazione.
art. 32 cod. nav.
La procedura di delimitazione del demanio marittimo è il contesto amministrativo da cui origina la lite, ma il suo esito è sindacabile in sede giurisdizionale quanto all'appartenenza del bene al demanio.
art. 35 cod. nav.
La Corte precisa che, nel caso concreto, non è pertinente invocare la regola sulla sclassificazione dei reliquati di spiaggia, perché si discute prima ancora se il bene presenti o meno i caratteri del demanio marittimo.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova non è stato ritenuto violato, poiché il giudice ha fondato la decisione sulle prove raccolte, incluse le risultanze della consulenza tecnica.
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
Utilizzato per i motivi di violazione di legge; la Corte ribadisce che non può essere veicolata sotto tale rubrica una richiesta di nuova valutazione dei fatti.
art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.
La censura di nullità della motivazione è respinta perché la sentenza d'appello contiene un percorso argomentativo sufficiente e coerente.
art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non singoli elementi istruttori o la consulenza tecnica; se il fatto è stato considerato, la censura è infondata.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È sufficiente una motivazione che indichi gli elementi posti a base del convincimento, senza confutare analiticamente tutte le risultanze e le argomentazioni di parte.
art. 132 c.p.c.
La motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta esistente e sufficiente, nonostante la mancata trattazione analitica di tutte le prove.
art. 96, 3° co., c.p.c.
La richiesta dei controricorrenti di condanna per lite temeraria è stata respinta per mancanza di colpa grave e di abuso del processo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per le amministrazioni pubbliche ricorrenti, richiamando il principio per cui lo Stato non può essere debitore di se stesso.
Massime di principio
- Quando si controverte sull'appartenenza di un bene al demanio naturale, il giudice deve accertare i caratteri obiettivi del bene al momento della decisione; non è decisivo solo il dato storico-formale della precedente classificazione amministrativa.
- La questione sulla sdemanializzazione non può essere trattata in astratto se manca la precondizione stessa della demanialità del bene come accertabile in giudizio.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la mancata confutazione di ogni singolo elemento istruttorio o delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
- La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio liberamente apprezzabile dal giudice, che può fondare su di essa il proprio convincimento insieme alle altre prove acquisite.
- L'accertamento della demanialità va compiuto con riferimento alla situazione esistente al momento della decisione giudiziale, non solo alla data del provvedimento amministrativo impugnato.
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