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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8290/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputata ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato (artt. 110, 56, 624, 625 n.4 c.p.). Ha proposto due motivi: (1) difetto di querela ai sensi dell'art. 624, comma 3 c.p., contestando che l'atto sottoscritto dalla persona offesa, intitolato "denuncia/querela", non conteneva elementi chiari della volontà di perseguire e che il querelante non integrò successivamente l'atto dopo la riforma (d.lgs. 10/10/2022 n.150); (2) vizio di motivazione circa l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.4 c.p., sostenendo che non risultava dimostrata alcuna particolare abilità, astuzia o avvedutezza nell'azione contestata (la sentenza non avrebbe indicato in cosa fosse consistente tale particolare abilità).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha valutato che, sebbene l'atto fosse intitolato "denuncia/querela", dal contenuto non emergono chiari elementi della volontà punitiva della persona offesa. Considerata la modifica della procedibilità operata dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 (riforma Cartabia), la mancata integrazione successiva della querela da parte della persona offesa è significativa e ha fatto venir meno il presupposto di procedibilità. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela. Il secondo motivo non è stato deciso nel merito in ragione dell'annullamento.

Norme richiamate

  • Codice penale, artt. 110, 56, 624, 625 n.4

    Gli artt. 110 e 56 riguardano la concorso di persone e la tentata esecuzione; l'art. 624 disciplina il furto (qui tentato) e l'art. 625 n.4 prevede l'aggravante per l'uso di particolare abilità, astuzia o avvedutezza. Nella fattispecie la condanna era fondata su tali norme, ma la Corte ha annullato la sentenza per vizio di procedibilità (mancanza di querela), impedendo l'ulteriore applicazione delle disposizioni penali al caso concreto.

  • Art. 624, comma 3, c.p. (riferito alla querela per reati del titolo)

    La Corte ha valutato che per il reato contestato la procedibilità era soggetta alla querela della persona offesa dopo la riforma procedurale; l'atto sottoscritto come "denuncia/querela" non ha dimostrato inequivocabilmente la volontà punitiva e la mancata integrazione successiva ha reso difettosa la procedibilità.

  • D.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 ("riforma Cartabia")

    La riforma ha modificato il regime di procedibilità per alcune fattispecie, rendendo la procedibilità del tentato furto aggravato subordinata alla querela della persona offesa. La Corte ha ritenuto che, dopo tale cambiamento, la mancata esplicita querela o la mancata integrazione da parte della persona offesa impedisca la prosecuzione dell'azione penale.

  • Giurisprudenza: principio del "favor querelae" (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021)

    Il principio stabilisce che la volontà di perseguire può essere desunta, ove possibile, dagli atti sottoscritti e che in caso di incertezza gli atti vanno interpretati a favore della querela. Tuttavia, nel caso concreto la Corte ha ritenuto che dal contenuto non emergessero elementi sufficienti e che il comportamento successivo della persona offesa (mancata integrazione della querela) indebolisse l'assunto.

Massime di principio

  • Verificare sempre, prima di procedere penalmente, l'effettiva esistenza e la sufficiente manifestazione della querela quando la procedibilità è subordinata ad essa: l'intestazione "denuncia/querela" non è di per sé sufficiente se il contenuto non manifesta chiaramente la volontà punitiva.
  • Dopo modifiche legislative di procedibilità (es. riforma Cartabia), controllare se la fattispecie è divenuta perseguibile solo a querela e, in caso di dubbio, invitare la persona offesa a integrare/esprimere esplicitamente la querela.
  • Il principio del "favor querelae" può far interpretare in senso favorevole atti incerti, ma non prevale quando mancano elementi sostanziali della volontà punitiva o quando la persona offesa, successivamente, non compie atti volti a integrare la querela.
  • Nelle impugnazioni che contestano l'aggravante per "particolare abilità/astuzia", il giudice deve indicare in motivazione i fatti concreti che dimostrano tali qualità; in mancanza, l'affermazione dell'aggravante può essere criticata.
  • Se la mancanza di querela inficia la procedibilità, la sentenza di condanna può essere annullata senza rinvio (cioè con estinzione dell'azione) perché manca il presupposto sostanziale per il procedimento.

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