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Sentenza

Sentenza del 18/01/2023 n. 1510 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Contestazione dell'omessa applicazione delle maggiorazioni IRAP per l'anno 2006: l'Agenzia sosteneva che il Banco non avesse applicato le aliquote maggiorate fissate dalla Regione Veneto e dalla Regione Toscana (5,25% e 4,40% rispettivamente) e chiedeva il recupero dell'imposta (nonché in un primo momento un acconto/versamento periodico poi rinunciato). Il Banco impugnava la cartella ritenendo, con primo motivo, che l'Ufficio avesse utilizzato impropriamente la procedura di controllo automatizzato ex D.P.R. n.600/1973 art.36-bis invece della ordinaria procedura di accertamento, e, con secondo motivo, che la legge regionale del Veneto (L.R. n.9/2005, art.23) non potesse derogare alla sospensione statale dell'aumento dell'aliquota IRAP prevista dalle leggi finanziarie (L. n.311/2004 e connessi) in assenza del presupposto statale (comprovato dissesto del servizio sanitario). Il ricorso di legittimità ha quindi valutato sia la correttezza della procedura utilizzata dall'Amministrazione sia la validità e l'efficacia della normativa regionale invocata dall'Ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (procedura di controllo automatizzato ex art.36-bis ritenuta applicabile alla fattispecie, dato che la contestazione verteva sull'inesistenza di una norma regionale derogatoria per il periodo di imposta considerato) e ha accolto il secondo motivo: ha ritenuto che mancasse una specifica disposizione regionale che derogasse validamente alla sospensione statale dell'aumento dell'aliquota IRAP per il 2006. Di conseguenza la sentenza d'appello è stata cassata per il motivo accolto e il procedimento è stato rinviato alla CTR del Veneto affinché ridetermini il debito tributario applicando l'aliquota del 4,75% (segue precedente interpretazione giurisprudenziale relativa al trattamento delle banche/assicurazioni dopo la sospensione statale). Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate relativo all'esonero dalle sanzioni è stato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità saranno regolate dal giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    il potere di rettificare gli errori commessi dal contribuente in sede di dichiarazione, purchè tale rettifica avvenga sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione stessa e dai relativi allegati

    La Corte conferma che l'art.36-bis consente all'Amministrazione di correggere errori 'ictu oculi' desumibili direttamente dalla dichiarazione; non è invece applicabile quando sia necessaria un'indagine interpretativa o valutazione giuridica della normativa applicata, che richiede un atto di accertamento motivato.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16, comma 3

    Norma primaria che disciplina la possibilità per le Regioni di prevedere maggiorazioni dell'aliquota IRAP; la contestazione dell'Agenzia si fondava sulla mancata applicazione di maggiorazioni regionali richiamate in relazione a questa disposizione.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 45, comma 2

    Riferimento utilizzato dalla Corte per richiamare la previgente aliquota nazionale applicabile (4,75%) nei casi di sospensione regionale dell'aumento per banche/assicurazioni: in assenza di valida deroga regionale, si applica l'aliquota prevista a livello nazionale.

  • L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 175

    Legge finanziaria che, insieme ad altre disposizioni statali, ha sospeso l'efficacia di talune maggiorazioni IRAP; la Corte ha valutato che una deroga regionale deve essere specifica e conforme al presupposto previsto a livello statale.

  • L.R. del Veneto n. 9 del 2005, art. 23

    Norma regionale richiamata dall'Ufficio come deroga al regime di sospensione statale; la Corte ha ritenuto che, per l'anno d'imposta 2006, mancasse una disposizione regionale specifica e valida che derogasse alla sospensione, con la conseguenza che la maggiorazione non poteva essere applicata.

  • Costituzione, artt. 117 e 119

    Richiamati in via di censura dal Banco per questioni di ripartizione di competenze legislative tra Stato e Regioni; la decisione di merito ha però rilevato l'assenza di una valida norma regionale di deroga, rendendo irrilevante una rilevazione di conflitto di competenze in questa sede.

Massime di principio

  • La procedura di controllo automatizzato ex art.36-bis DPR 600/1973 è limitata agli errori materiali o di calcolo 'ictu oculi' desumibili dalla dichiarazione: se è necessaria un'interpretazione normativa o un'indagine istruttoria, occorre un atto di accertamento motivato.
  • Se la normativa statale ha sospeso l'applicazione di aumenti dell'aliquota IRAP, una Regione può reintrodurli solo mediante una disposizione regionale specifica e idonea; in assenza di tale disposizione la maggiorazione regionale non è applicabile.
  • In mancanza di una valida deroga regionale il tributo deve essere rideterminato conformemente alla normativa statale applicabile (nella fattispecie, giurisprudenza ha indicato l'applicazione dell'aliquota del 4,75% per le categorie considerate).
  • In presenza di obiettiva incertezza o contrasto interpretativo della normativa applicabile, le sanzioni tributarie possono essere negate dal giudice.
  • Quando l'Amministrazione rinuncia a una pretesa (es. per compensazione dimostrata dal contribuente), l'atto di riscossione può comunque essere impugnato nel suo resto: su questioni di diritto sostanziale la verifica andrà fatta sul piano della legittimità della norma invocata dall'Ufficio.

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