Sentenza n. 282/2026 - Napoli, Sezione 8
per l’annullamento - quanto al ricorso principale: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 09.08.2022 di diniego dell’istanza di condono edilizio prot. gen. n. -OMISSIS- del 01.03.1995 per “Costruzione rurale con destinazione abitativa” alla via -OMISSIS-, inoltrata ai sensi dell’art. 39 della Legge 23.12.1994, n. 724 a nome della -OMISSIS- s.r.l. - foglio -OMISSIS-, pratica UTC 1316/95, emesso dal Comune di Somma Vesuviana, Posizione Organizzativa n.3–Ufficio Urbanistica, in persona del Responsabile del Procedimento Geometra Antonio Sannino e del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica Architetto Monica D’Amore, notificato alla ricorrente -OMISSIS- ex art. 140 c.p.c. (con relata di notifica del messo comunale datata 06.09.2022); - ove del caso, del preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 07.08.1990 n. 241 (comunicazione prot. 31077 del 13.12.2021), notificato alle ricorrenti a mezzo messi nelle date 13-15.12.2021, emesso dal Comune di Somma Vesuviana, in persona del Responsabile della Posizione Organizzativa n. 3 – Ufficio Urbanistica, Architetto Monica D’Amore; - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, lesivo degli interessi delle ricorrenti. - quanto ai motivi aggiunti depositati il 28 novembre 2022: - dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del giorno 05.09.2024, notificata alle ricorrenti in data 30.09.2024, emessa dal Comune di Somma Vesuviana, in persona dell’ Ing. Cuomo, con cui si ordina alle ricorrenti e al sig. -OMISSIS- di provvedere, entro il termine di novanta giorni, all’abbattimento, con ripristino dello stato dei luoghi, delle opere realizzate alla via -OMISSIS-, in assenza di titolo edilizio, sulle particelle -OMISSIS- del -OMISSIS-; - di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, comunque lesivo degli interessi delle ricorrenti, tra cui: la relazione tecnica prot. gen. n. -OMISSIS- del 18.03.2021 e la relazione integrativa prot. n. -OMISSIS- del 24.05.2021 del personale tecnico di P.O. del Comune di Somma Vesuviana, entrambe richiamate in ordinanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a una costruzione rurale con destinazione abitativa e successiva ordinanza di demolizione delle opere abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il diniego dell’istanza di condono presentata nel 1995 ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994, deducendo carenza di istruttoria e di motivazione, omessa richiesta di integrazione della documentazione, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e insussistenza delle carenze documentali indicate dal Comune. Hanno inoltre sostenuto che i manufatti fossero stati realizzati entro il termine del 31 dicembre 1993, necessario per il condono, richiamando dichiarazioni, documentazione catastale e rilievi aerofotogrammetrici. Con motivi aggiunti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione successivamente adottata, deducendo sia l’illegittimità derivata dal diniego di condono sia l’illegittimità autonoma dell’ordine, perché adottato mentre il diniego era ancora sub iudice e perché esse sarebbero state estranee alla realizzazione degli abusi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Quanto al diniego di condono, ha ritenuto che spettasse alle interessate dimostrare con prova rigorosa, certa e univoca l’ultimazione delle opere entro il 31 dicembre 1993. La documentazione prodotta non è stata ritenuta idonea: la planimetria del 1998 e le aerofotogrammetrie del 1996 e del 2008 erano successive alla data rilevante; la visura catastale non dimostrava univocamente l’edificazione entro il termine; le dichiarazioni erano non univoche, tra loro contraddittorie e, in parte, non riferibili alle opere oggetto della domanda. Il diniego risultava pertanto autonomamente sorretto dalla mancata prova del requisito temporale. Di conseguenza, il Collegio ha dichiarato inammissibili per carenza di interesse le censure relative alle ulteriori carenze documentali, poiché il provvedimento era plurimotivato e una sola motivazione autonoma e non validamente censurata era sufficiente a sostenerlo. È stata inoltre respinta la censura di violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, poiché il provvedimento descriveva adeguatamente le opere abusive e richiamava la domanda di condono e gli atti del procedimento. Quanto all’ordinanza di demolizione, il TAR ha ritenuto che il diniego di condono, pur impugnato, fosse efficace al momento dell’adozione dell’ordine, sicché la demolizione costituiva conseguenza vincolata dell’abuso non sanato. È stata respinta anche la doglianza fondata sull’estraneità delle proprietarie alla realizzazione degli abusi: la sanzione ripristinatoria ha natura reale e può essere indirizzata al proprietario attuale, anche se non autore materiale dell’illecito, ferma la possibilità di regresso nei confronti del dante causa. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 39 l. 724/1994
La sanatoria straordinaria presuppone, tra gli altri requisiti, che l’opera sia stata ultimata entro il termine temporale previsto dalla legge; la prova di tale requisito grava sull’interessato.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego di condono è adeguatamente motivato quando individua le opere abusive e richiama la domanda di sanatoria e gli atti del procedimento in modo sufficiente a rendere comprensibili le ragioni del diniego.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di diniego costituisce atto partecipativo, ma nel caso deciso non era necessario esaminare se potesse supplire all’omessa richiesta di integrazione documentale, poiché il diniego era comunque sorretto dalla mancata prova del requisito temporale.
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’ordine di demolizione è una sanzione reale e ripristinatoria, collegata all’esistenza dell’abuso e non all’accertamento della responsabilità personale dell’autore materiale; può quindi essere rivolto anche al proprietario attuale o al soggetto che abbia la disponibilità dell’immobile.
Massime di principio
- In materia di condono edilizio, l’interessato che invoca la sanatoria deve provare l’ultimazione dell’opera entro la data prevista dalla legge mediante elementi certi, rigorosi e univoci; dichiarazioni sostitutive non corroborate da altri elementi e documenti successivi alla scadenza non sono sufficienti.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di motivazioni autonome, è sufficiente che una sola di esse resista alle censure per mantenerlo valido; le doglianze rivolte contro le altre motivazioni diventano inammissibili per carenza di interesse.
- Il diniego di condono può legittimamente fondarsi sulla mancata prova del requisito temporale di ultimazione dell’opera, anche quando siano state dedotte censure relative ad altre carenze documentali o istruttorie.
- L’ordine di demolizione conseguente al diniego di condono può essere adottato mentre il diniego è impugnato, poiché l’impugnazione non ne sospende automaticamente l’efficacia; in assenza di sospensione cautelare, il diniego costituisce presupposto efficace dell’azione ripristinatoria.
- La sanzione edilizia ripristinatoria ha natura reale e può essere indirizzata al proprietario attuale o al soggetto che dispone dell’immobile, anche se estraneo alla realizzazione materiale dell’abuso; l’eventuale responsabilità del dante causa rileva nei rapporti interni e può fondare un’azione di regresso.
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