Cassazione Penale, Ordinanza n. 04026/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 4 aprile 2024. Dal testo emerge che l'unico motivo esaminato riguardava il trattamento sanzionatorio: la difesa contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, in sostanza, ribadiva un dissenso già espresso in appello. La Corte di cassazione rileva che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già applicato la pena nel minimo edittale valorizzando la tenuità del fatto. Si legge inoltre che la difesa aveva richiamato, a sostegno delle attenuanti, il consenso all'acquisizione di alcuni atti del fascicolo del pubblico ministero e lo stato di ebbrezza dell'imputato, ma tali elementi non sono stati ritenuti idonei a fondare un ulteriore favore sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era generico e reiterativo di una censura già respinta in appello con motivazione congrua. Ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione della Corte territoriale sulla pena, osservando che era già stato applicato il minimo edittale per la tenuità del fatto e che tale circostanza non poteva essere valorizzata nuovamente per concedere le attenuanti generiche. Ha inoltre escluso che il consenso all'acquisizione di atti del fascicolo del pubblico ministero potesse giustificare le attenuanti e ha richiamato che il fatto commesso in stato di ebbrezza può semmai aggravare la posizione dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico una censura già disattesa in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi su elementi già utilizzati dal giudice di merito per contenere la pena al minimo edittale, poiché ciò determinerebbe una indebita duplicazione del medesimo parametro valutativo.
- La mera adesione difensiva all'acquisizione di atti del fascicolo del pubblico ministero non integra, di per sé, un elemento sufficiente a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche.
- Lo stato di ebbrezza dell'autore del fatto non costituisce normalmente elemento favorevole alla mitigazione del trattamento sanzionatorio e può, al contrario, essere valutato in senso aggravante.
- Quando il motivo di ricorso è inammissibile per genericità, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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