Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32179/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che le aveva imposto il divieto di esercitare la professione forense per un anno, contestando: (i) la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione del Tribunale di appello, che non avrebbe adeguatamente considerato la memoria difensiva e gli elementi contrari alla sussistenza delle esigenze cautelari; (ii) l'erronea qualificazione della sua partecipazione all'associazione per delinquere basata su contatti telefonici esigui; (iii) l'insufficiente adeguatezza e proporzionalità della misura; (iv) la nullità dell'ordinanza per mancata autonoma valutazione della prognosi di pericolosità, ai sensi dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen.; inoltre il ricorso ha denunciato il vizio motivazionale in relazione agli elementi tratti dalle intercettazioni

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato d'ufficio l'inutilizzabilità delle intercettazioni utilizzate dal Tribunale di Napoli, atteso che le captazioni erano state disposte ed eseguite in un procedimento instaurato anteriormente al 31/08/2020 e quindi, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite, non erano utilizzabili nel successivo procedimento. Poiché il Tribunale aveva fondato sui contenuti delle intercettazioni la sussistenza dei gravi indizi e le esigenze cautelari, la Corte ha annullato l'ordinanza nei confronti di Margherita De Sisto e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio sulle esigenze cautelari, senza considerare gli elementi tratti dalle intercettazioni. Le altre censure sono state ritenute assorbite; la Corte ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la dedotta nullità ai sensi dell'art. 292, comma 2, nella parte in cui era stata invocata per vizi diversi dalla ipotesi di provvedimento inaudita altera parte

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    richiamato come norma relativa all'appello ex parte del Pubblico Ministero avverso provvedimenti del G.i.p.; contesto processuale dell'impugnazione

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    articoli invocati come motivi di cassazione per vizio di motivazione, contraddittorietà e illogicità della decisione

  • art. 273 e art. 274 cod. proc. pen.

    richiamati in relazione ai mezzi e alle forme di impugnazione e di ammissione delle censure difensive

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    consentita alla Corte la rilevazione d'ufficio dell'inutilizzabilità delle intercettazioni

  • art. 270, comma 1, cod. proc. pen.

    la Corte, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite, ha interpretato la disciplina sull'utilizzabilità delle intercettazioni nei procedimenti diversi come operante solo quando il procedimento originario e il procedimento 'diverso' siano stati iscritti entrambi dopo il 31/08/2020

  • art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

    la Corte ha precisato che il requisito dell'autonoma valutazione è richiesto con riguardo alla decisione resa inaudita altera parte; per le altre misure cautelari sono deducibili i vizi della motivazione ovvero la motivazione assente o apparente

Massime di principio

  • Se una misura cautelare è fondata in misura decisiva su conversazioni intercettate, occorre verificare la utilizzabilità di quelle intercettazioni in base alla data di iscrizione dei procedimenti: se le captazioni sono state eseguite in un procedimento iscritto anteriormente al 31/08/2020 e la disciplina modifica la loro utilizzabilità, la loro esclusione può travolgere la decisione cautelare
  • La Corte di legittimità può rilevare d'ufficio l'inutilizzabilità delle intercettazioni ai sensi dell'art. 609, comma 2, e questo mezzo di prova, se determinante, può portare all'annullamento e al rinvio per nuovo esame senza quegli elementi
  • In sede di valutazione delle esigenze cautelari non è sufficiente, di per sé, la mera iscrizione all'Albo professionale per fondare una prognosi di pericolosità o di reiterazione: occorrono elementi concreti e attuali che dimostrino il rischio di compiere nuovi delitti
  • La censura per mancata autonoma valutazione ai sensi dell'art. 292, comma 2, ha rilievo specifico soprattutto per i provvedimenti emanati inaudita altera parte; per le decisioni adottate con contraddittorio le impugnazioni devono concentrarsi sui vizi di motivazione (assente, apparente o illogica)
  • Se vengono esclusi elementi probatori fondamentali (es. intercettazioni), il giudice che riceve il rinvio deve riconsiderare la sussistenza dei presupposti per la misura cautelare basandosi solo sul compendio residuo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.