Cassazione Penale, Sentenza n. 32179/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che le aveva imposto il divieto di esercitare la professione forense per un anno, contestando: (i) la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione del Tribunale di appello, che non avrebbe adeguatamente considerato la memoria difensiva e gli elementi contrari alla sussistenza delle esigenze cautelari; (ii) l'erronea qualificazione della sua partecipazione all'associazione per delinquere basata su contatti telefonici esigui; (iii) l'insufficiente adeguatezza e proporzionalità della misura; (iv) la nullità dell'ordinanza per mancata autonoma valutazione della prognosi di pericolosità, ai sensi dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen.; inoltre il ricorso ha denunciato il vizio motivazionale in relazione agli elementi tratti dalle intercettazioni
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato d'ufficio l'inutilizzabilità delle intercettazioni utilizzate dal Tribunale di Napoli, atteso che le captazioni erano state disposte ed eseguite in un procedimento instaurato anteriormente al 31/08/2020 e quindi, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite, non erano utilizzabili nel successivo procedimento. Poiché il Tribunale aveva fondato sui contenuti delle intercettazioni la sussistenza dei gravi indizi e le esigenze cautelari, la Corte ha annullato l'ordinanza nei confronti di Margherita De Sisto e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio sulle esigenze cautelari, senza considerare gli elementi tratti dalle intercettazioni. Le altre censure sono state ritenute assorbite; la Corte ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la dedotta nullità ai sensi dell'art. 292, comma 2, nella parte in cui era stata invocata per vizi diversi dalla ipotesi di provvedimento inaudita altera parte
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
richiamato come norma relativa all'appello ex parte del Pubblico Ministero avverso provvedimenti del G.i.p.; contesto processuale dell'impugnazione
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
articoli invocati come motivi di cassazione per vizio di motivazione, contraddittorietà e illogicità della decisione
art. 273 e art. 274 cod. proc. pen.
richiamati in relazione ai mezzi e alle forme di impugnazione e di ammissione delle censure difensive
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
consentita alla Corte la rilevazione d'ufficio dell'inutilizzabilità delle intercettazioni
art. 270, comma 1, cod. proc. pen.
la Corte, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite, ha interpretato la disciplina sull'utilizzabilità delle intercettazioni nei procedimenti diversi come operante solo quando il procedimento originario e il procedimento 'diverso' siano stati iscritti entrambi dopo il 31/08/2020
art. 292, comma 2, cod. proc. pen.
la Corte ha precisato che il requisito dell'autonoma valutazione è richiesto con riguardo alla decisione resa inaudita altera parte; per le altre misure cautelari sono deducibili i vizi della motivazione ovvero la motivazione assente o apparente
Massime di principio
- Se una misura cautelare è fondata in misura decisiva su conversazioni intercettate, occorre verificare la utilizzabilità di quelle intercettazioni in base alla data di iscrizione dei procedimenti: se le captazioni sono state eseguite in un procedimento iscritto anteriormente al 31/08/2020 e la disciplina modifica la loro utilizzabilità, la loro esclusione può travolgere la decisione cautelare
- La Corte di legittimità può rilevare d'ufficio l'inutilizzabilità delle intercettazioni ai sensi dell'art. 609, comma 2, e questo mezzo di prova, se determinante, può portare all'annullamento e al rinvio per nuovo esame senza quegli elementi
- In sede di valutazione delle esigenze cautelari non è sufficiente, di per sé, la mera iscrizione all'Albo professionale per fondare una prognosi di pericolosità o di reiterazione: occorrono elementi concreti e attuali che dimostrino il rischio di compiere nuovi delitti
- La censura per mancata autonoma valutazione ai sensi dell'art. 292, comma 2, ha rilievo specifico soprattutto per i provvedimenti emanati inaudita altera parte; per le decisioni adottate con contraddittorio le impugnazioni devono concentrarsi sui vizi di motivazione (assente, apparente o illogica)
- Se vengono esclusi elementi probatori fondamentali (es. intercettazioni), il giudice che riceve il rinvio deve riconsiderare la sussistenza dei presupposti per la misura cautelare basandosi solo sul compendio residuo
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