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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26199/2021 del 27/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti chiedevano la declaratoria di inesistenza (e, in subordine, l'annullabilità) di due deliberazioni assembleari della Immobiliare Olbia Centro S.p.A. (del 9/2/2006 e del 27/7/2006) assunte rispettivamente per la nomina dell'amministratore e per lo scioglimento/nomina del liquidatore, nonché l'accertamento della nullità/inefficacia dell'atto di compravendita del 26/10/2006 stipulato dalla società con la Mini Immobiliare s.r.l.. Il fondamento era che alle assemblee aveva partecipato ed espresso voto un unico soggetto (Giuseppina Sergnesi via rappresentante Varrucciu) che in realtà non era socio, sicché le delibere sarebbero state inesistenti; inoltre si contestava la legittimità dell'iscrizione nel libro soci e la titolarità della quota a favore di Pais. Parallelamente la Mini Immobiliare proponeva ricorso incidentale difensivo sostenendo la validità degli atti e la correttezza delle registrazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: i) dichiarato inammissibile il ricorso nella parte proposta da Massimo Dal Pan nella sua qualità di amministratore della Immobiliare Olbia Centro S.p.A. cancellata dal registro delle imprese (la società, essendo estinta, non ha capacità processuale); ii) accolto, nei limiti indicati, i primi due motivi del ricorso principale ritenendo che le due deliberazioni del 9/2/2006 e del 27/7/2006 siano "inesistenti" perché adottate con la sola partecipazione di soggetti privi della qualità di socio; iii) perciò ha cassato la sentenza della Corte d'Appello nella parte relativa alla qualificazione delle delibere e agli effetti sull'atto di compravendita del 26/10/2006, rimettendo la causa alla Corte d'Appello di Cagliari (Sezione distaccata di Sassari) per nuovo esame alla luce della qualificazione di inesistenza; iv) respinto il ricorso incidentale condizionato della Mini Immobiliare s.r.l.; v) disposto la regolamentazione delle spese e richiamato l'eventuale obbligo di versamento di contributo unificato aggiuntivo in base alla normativa fiscale-processuale. La Corte ha altresì enunciato il principio di diritto che "E' inesistente la delibera assembleare di società di capitali assunta con la sola partecipazione di soggetti privi della qualità di socio della stessa".

Norme richiamate

  • art. 2377 c.c.

    Regola i vizi delle deliberazioni assembleari; la Corte interpreta la norma alla luce della riforma del 2003 riconoscendo che, pur prevalendo le categorie di nullità/annullabilità, può residuare in via eccezionale la figura dell'inesistenza quando manca la materialità/elemento essenziale della delibera (es. partecipazione esclusiva di estranei alla società).

  • art. 2379 c.c.

    Disciplina le ipotesi di nullità delle deliberazioni; la Corte osserva che le ipotesi di nullità presuppongono comunque un atto imputabile alla società, a differenza dell'ipotesi estrema di inesistenza materiale.

  • d.lgs. n. 6/2003 (riforma societaria)

    La riforma ha dettagliato i vizi delle deliberazioni (tendendo a escludere l'inesistenza come categoria autonoma), ma la Corte ammette una residuale figura di inesistenza per casi di marcata assenza della realtà della delibera.

  • art. 2022 c.c.

    Regola il "transfert" delle azioni nominative; la Corte conferma (richiamando giurisprudenza) che l'iscrizione nel libro dei soci ha funzione certificativa/esecutiva della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, mentre il trasferimento della proprietà può perfezionarsi per semplice consenso delle parti.

  • art. 2719 c.c.

    Prevede che copie fotografiche di scritture abbiano efficacia ove la conformità sia attestata da pubblico ufficiale o non disconosciute; la Corte ritiene rilevante la certificazione notarile di conformità del libro soci anche se prodotto in copia.

  • art. 2495 c.c.

    Stabilisce l'estinzione della società con la cancellazione dal registro delle imprese; la Corte applica il principio secondo cui la società cancellata perde capacità di stare in giudizio e i soci subentrano nei rapporti (con le conseguenze processuali del caso).

  • art. 110 c.p.c.

    Regola il subentro nei giudizi a carico o in favore della società estinta: la Corte ricorda che, all'esito della cancellazione, l'impugnazione deve provenire o essere diretta nei confronti dei soci successori.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Limita il sindacato in Cassazione sulle motivazioni di merito; la Corte chiarisce che l'omessa esamina di "fatto decisivo" è sindacabile solo se il fatto è storico, rilevante e controverso. Ha valutato che la Corte territoriale ha dato una motivazione sufficiente sul punto (ma è intervenuta su altre questioni di diritto societario).

  • Cass. SS.UU., 12 marzo 2013, n. 6070

    Precedente di legittimità richiamato: la cancellazione dal registro delle imprese comporta estinzione della società e perdita di capacità di stare in giudizio; la Corte lo utilizza per dichiarare inammissibile il ricorso nella parte promossa dall'amministratore della società cancellata.

  • art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte rileva i presupposti processuali per un eventuale ulteriore versamento del contributo da parte delle parti, rimettendo la verifica all'amministrazione giudiziaria.

Massime di principio

  • Una deliberazione assembleare è "inesistente" quando è stata adottata con la sola partecipazione di soggetti che non avevano la qualità di soci: in tali casi manca la materialità della delibera e non sono applicabili le categorie ordinarie di annullabilità/nullità.
  • La riforma societaria del 2003 ha codificato i vizi delle deliberazioni (nullità e annullabilità), ma non ha del tutto escluso, in via residuale, il riconoscimento dell'inesistenza materiale quando lo scostamento dalla fattispecie legale è così marcato da impedire la riconducibilità ad una delibera.
  • Se una società è cancellata dal registro delle imprese (estinta), perde capacità processuale: le impugnazioni devono essere promosse da o contro i soci successori o i soggetti legittimati ai sensi delle norme processuali (art. 2495 c.c., art. 110 c.p.c.).
  • L'iscrizione nel libro dei soci certifica la qualità di socio e l'opponibilità verso la società, ma il trasferimento della proprietà delle azioni nominative si perfeziona anche per semplice consenso tra le parti; tuttavia la società è tenuta ad eseguire il transfert una volta accertata la validità del trasferimento.
  • In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: possono essere denunciati solo vizi di motivazione estremi (mancanza, apparente o contraddittoria) e l'omesso esame riguarda fatti storici, decisivi e controversi; questioni interpretative sul diritto societario richiedono ricostruzione normativa puntuale.
  • Quando si agisca oltre i termini per impugnare una delibera, può sorgere la questione dell'inesistenza materiale: la decadenza dell'impugnazione non preclude la possibilità di sostenere che l'atto non è neppure una delibera se manca ogni elemento essenziale.

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