Regolamento (UE) 2025/2621
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621 della Commissione, del 16 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei valori predefiniti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce il quadro operativo per i valori predefiniti da utilizzare nel CBAM quando non siano disponibili valori effettivi affidabili. L’atto disciplina la metodologia prudenziale, l’introduzione graduale di maggiorazioni per alcune categorie di merci e la revisione periodica dei valori. Gli allegati contengono le tabelle dei valori predefiniti per paesi, merci e percorsi produttivi, con specifiche regole per cemento, concimi, alluminio, idrogeno e ghisa, ferro e acciaio.
Definisce le modalità di determinazione e applicazione dei valori predefiniti per il meccanismo CBAM, inclusi i valori per emissioni dirette, indirette, energia elettrica e precursori.
Ambito di applicazione
Si applica, dal 1° gennaio 2026, agli importatori di merci soggette al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere istituito dal regolamento (UE) 2023/956 e, in particolare, alla determinazione delle emissioni incorporate di merci importate nel territorio doganale dell’Unione. Riguarda le merci diverse dall’energia elettrica, l’energia elettrica importata, le emissioni incorporate indirette e i precursori per i quali non sia noto il paese di produzione; opera in tutti gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile. Sono esclusi, per implicazione del testo, i casi in cui siano utilizzati valori effettivi o i casi non rientranti nell’ambito CBAM del regolamento di base.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621 della Commissione, del 16 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la determinazione dei valori predefiniti
Il regolamento completa la disciplina del CBAM fornendo le regole operative per l’uso dei valori predefiniti nella determinazione delle emissioni incorporate quando non siano disponibili dati effettivi affidabili. Il contesto è quello del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere istituito dal regolamento (UE) 2023/956, con finalità di prevenzione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e tutela dell’integrità ambientale del sistema.
Finalità e criteri generali
I considerando chiariscono che i valori predefiniti devono essere costruiti secondo la metodologia dell’allegato IV del regolamento (UE) 2023/956, sulla base delle informazioni più aggiornate e affidabili disponibili. Il criterio guida è prudenziale: i valori non devono sottostimare le emissioni incorporate e, per le merci diverse dall’energia elettrica, possono includere una maggiorazione volta a tener conto delle differenze tra singoli impianti e intensità media di emissione del paese produttore.
Ambito di applicazione e logica di utilizzo
L’atto si applica alle merci importate nel territorio doganale dell’Unione rientranti nel CBAM e copre quattro ipotesi principali:
- emissioni incorporate delle merci importate diverse dall’energia elettrica;
- emissioni incorporate dei precursori utilizzati nelle merci complesse;
- emissioni incorporate indirette specifiche;
- emissioni dirette incorporate nell’energia elettrica importata.
Per i precursori, se il paese di produzione non è individuabile, il regolamento introduce una regola di chiusura: si applica il valore del paese terzo con le intensità di emissione più elevate per quel precursore. Gli allegati contengono tabelle per singoli paesi/territori, codici NC e categorie merceologiche, con valori differenziati per emissioni dirette, indirette e totali, nonché per gli anni 2026, 2027 e dal 2028 in poi.
Metodologia e maggiorazioni
Il regolamento adotta una metodologia prudenziale e progressiva. Per le merci diverse dall’energia elettrica, i valori predefiniti comprendono una maggiorazione volta a riflettere la variabilità tra singoli impianti rispetto alla media nazionale del paese produttore. La maggiorazione è introdotta gradualmente per evitare impatti immediati sproporzionati sui prezzi e consentire agli operatori di adeguarsi; il testo evidenzia inoltre che il numero di verificatori potrebbe aumentare nei primi anni successivi alla fine del periodo transitorio.
Per il settore dei concimi è prevista una maggiorazione più contenuta rispetto ad altri settori. Per l’idrogeno, così come per l’energia elettrica, gli allegati riportano valori specifici, senza indicazione di emissioni indirette per alcune tabelle (N/D).
Allegati e struttura tecnica dei valori
Gli allegati hanno funzione essenziale e operativa.
- Allegato I: valori predefiniti per le merci importate nel territorio doganale dell’Unione, con esclusione dell’energia elettrica. Le categorie principali sono cemento, concimi, alluminio, idrogeno, ghisa, ferro e acciaio.
- Allegato II: valori predefiniti per le emissioni incorporate indirette specifiche.
- Allegato III: valori predefiniti per l’energia elettrica importata.
- Allegato IV: valori da utilizzare per i precursori quando il paese di produzione non può essere identificato.
L’allegato I precisa anche il collegamento con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2620 sul calcolo dell’adeguamento dell’assegnazione gratuita dei certificati CBAM da restituire, indicando che, ove si usino valori predefiniti per emissioni specifiche di merci finali o precursori, l’assegnazione gratuita incorporata specifica si fonda sul corrispondente percorso produttivo sottostante che determina il parametro di riferimento CBAM.
Revisione e consultazione
Il regolamento prevede una revisione dei valori predefiniti e delle maggiorazioni al più tardi entro dicembre 2027. I considerando aggiungono che la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe compiere ogni sforzo per rendere possibile una revisione già nel 2026. In caso di revisione dell’atto di esecuzione, la Commissione dovrà svolgere una consultazione pubblica per garantire trasparenza e partecipazione dei portatori di interesse.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2026. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Indicazioni pratiche per operatori e professionisti
Per gli importatori e per i dichiaranti CBAM, il regolamento è rilevante perché consente di determinare i valori da applicare in assenza di dati effettivi o di dati sufficientemente affidabili. In pratica, il professionista deve verificare:
- se la merce rientra in una delle categorie tabellate negli allegati;
- se il valore va preso come emissione diretta, indiretta o totale;
- se opera la maggiorazione per anno di applicazione;
- se il paese di produzione è identificabile, specie per i precursori;
- se la determinazione va coordinata con i criteri del regolamento (UE) 2023/956 e del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547.
Il documento è quindi uno strumento tecnico di tariffazione carbonica, con impatto diretto su compliance doganale, supply chain, pricing e calcolo degli obblighi CBAM.
Disposizioni principali
Valori predefiniti per le merci importate
L’articolo 1, paragrafo 1, dispone che, quando le emissioni incorporate nelle merci importate sono determinate sulla base di valori predefiniti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2023/956, si applicano i valori dell’allegato I.
Valori predefiniti per merci complesse e precursori
L’articolo 1, paragrafo 2, prevede che, se le emissioni incorporate di merci complesse sono determinate con valori effettivi ma quelle dei precursori con valori predefiniti ai sensi dell’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547, si usano i valori dell’allegato I per tali precursori.
Emissioni incorporate indirette
L’articolo 1, paragrafo 3, stabilisce che, quando le emissioni incorporate indirette specifiche sono determinate sulla base di valori predefiniti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956, si applicano i valori dell’allegato II.
Energia elettrica importata
L’articolo 1, paragrafo 4, dispone che, per le emissioni dirette incorporate nell’energia elettrica importata nel territorio doganale dell’Unione, si applicano i valori predefiniti dell’allegato III, quando il calcolo avviene secondo l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/956.
Paese di produzione non identificabile per i precursori
L’articolo 1, paragrafo 5, prevede in deroga che, se il paese di produzione di un precursore non può essere identificato, si utilizza il valore predefinito di cui all’allegato IV.
Entrata in vigore, applicazione e revisione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si applica dal 1° gennaio 2026 ed è rivisto al più tardi nel 2027. Il testo richiama inoltre la revisione dei valori predefiniti e delle maggiorazioni entro dicembre 2027, con l’obiettivo dichiarato di una possibile revisione già nel 2026.
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