Sentenza n. 4548/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento I.Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -della deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1664 del 19.12.2025 avente ad oggetto “Procedura Aperta (art. 71 del D.lgs. 36/2023) per l’affidamento della fornitura di sistemi analitici per l’esecuzione di esami ematologici – ID Appalto ANAC: C0F6FF38-DB2C-4D80-BB04-27B47CB12FEB – Provvedimento di aggiudicazione; - della nota dell’ASL del 22.12.2025 con cui la predetta determinazione con i verbali della commissione di gara e del seggio di gara, è stata comunicata alla Beckman ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. 36/2023; -di tutti i verbali della Commissione Giudicatrice, redatti in occasione delle sedute del 09.10.2025, 16.10.2025, 21.10.2025, 30.10.2025, di tutti i verbali redatti dal R.U.P. 06.08.2025, il 16.12.2025 ed il 27.12.2025; -di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente e correlato a quelli oggetto di impugnazione, anche non noti alla ricorrente, e di ogni condotta dell’ASP adottata in violazione di legge; e per la declaratoria di illegittimità della interpretazione ed applicazione delle prescrizioni capitolari della legge di gara da parte della Commissione Giudicatrice e della Stazione appaltante laddove hanno consentito all’offerta presentata dalla Dasit di superare il vaglio del possesso delle caratteristiche e requisiti tecnici previsti a pena di esclusione; e per l’accertamento e la dichiarazione di inefficacia del Contratto eventualmente stipulato tra Dasit e ASL, l’acquisizione di quanto costituente oggetto del Lotto 1 della gara; e per l’accertamento del danno ingiusto patito dalla ricorrente a cagione degli atti impugnati e la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento di detto danno, in via principale in forma specifica con riedizione della graduatoria a seguito dell’esclusione della Dasit ed affidamento alla Beckman della forniture oggetto del Lotto n. 1, anche ai sensi degli artt. 122 e 124 del D.lgs. 104/2010, ed nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente domanda, per equivalente con il pagamento in favore della ricorrente, della somma che sarà determinata anche in via equitativa all’esito del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla debenza al saldo; per l’annullamento del Bando di Gara e del Disciplinare di Gara e degli allegati riferibili alla fornitura costituente oggetto del Lotto 1 (CIG B75EF8AA45), del valore complessivo comprese le opzioni di rinnovo di € 2.500.000,00 – base d’asta), qualora le prescrizioni capitolari fossero interpretabili nel senso di consentire all’offerta presentata dalla Dasit di superare il vaglio del possesso delle caratteristiche e requisiti tecnici previsti a pena di esclusione. II. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da DASIT S.P.A. il 23 gennaio 2026: per l’annullamento -dei verbali, redatti in occasione delle sedute del 09.10.2025, 16.10.2025, 21.10.2025, 30.10.2025, di tutti i verbali redatti dal R.U.P. 06.08.2025, il 16.12.2025 ed il 27.12.2025, con particolare riferimento ai verbali n. 1 del 9.10.2025 e n. 2 del 16.10.2025, laddove non è stata disposta l’esclusione di BECKMAN COULTER S.r.l., in quanto non in possesso di un Requisito Indispensabile degli Analizzatori Ematologici (Capitolato, articolo 2.1, pag. 6/19) - di ogni atto presupposto, conseguente e successivo, ancorché non noto. III. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BECKMAN COULTER S.R.L. il 13 febbraio 2026: - della nota della Commissione Giudicatrice protocollo 0016948/i del 21.01.2026 redatta all’esito della seduta presumibilmente tenutasi a seguito di riconvocazione per fornire motivazione sulla mancata esclusione della Dasit dalla procedura di gara, e da ritenersi quindi integrativa del provvedimento di aggiudicazione e degli atti presupposti tutti oggetto di impugnazione, di cui Beckman ha avuto cognizione a seguito della produzione in giudizio di detta relazione, intervenuta da parte della difesa della resistente in data 22.01.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 1 della procedura aperta per la fornitura di sistemi analitici per esami ematologici, unitamente agli atti di gara e alla relazione tecnica integrativa della Commissione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata con 87,51 punti, ha contestato l’ammissione e l’aggiudicazione in favore della controinteressata, sostenendo che gli analizzatori offerti per le fasce A e B non rispettassero i requisiti tecnici minimi del Capitolato. In particolare, ha dedotto che i due strumenti non fornissero lo stesso numero di parametri refertabili, che non utilizzassero gli stessi reagenti e metodiche e che, pertanto, l’offerta avrebbe dovuto essere esclusa. Sono stati dedotti violazione dell’art. 107, comma 1, lett. a), del d.lgs. 36/2023, dei principi del risultato, della fiducia, della par condicio, della proporzionalità e della correttezza, degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. 36/2023, dell’art. 17 del Disciplinare e dell’art. 2 del Capitolato, nonché eccesso di potere per sviamento, erroneità dei presupposti, erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità e difetto di motivazione. In via subordinata è stata contestata la lex specialis, ove interpretata nel senso di consentire l’ammissione dell’offerta aggiudicataria. Sono state inoltre formulate domande di inefficacia del contratto, subentro o risarcimento. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale escludente, sostenendo che anche l’offerta della ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa per carenza di un requisito relativo alla refertazione dei reticolociti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che il Capitolato individuasse in modo puntuale i parametri refertabili indispensabili e che entrambi gli analizzatori offerti dall’aggiudicataria fossero in grado di produrli. La prescrizione relativa allo stesso numero di parametri refertabili per le fasce A e B non è stata interpretata come divieto di offrire parametri ulteriori con uno degli strumenti: era sufficiente che entrambi garantissero i parametri minimi richiesti. Il parametro aggiuntivo offerto dalla ricorrente non era previsto tra i requisiti minimi. È stata respinta anche la censura sui reagenti, poiché il Capitolato richiedeva gli stessi reagenti, ma non necessariamente lo stesso numero di reagenti; l’eventuale maggiore dotazione di uno strumento non impediva il rispetto del requisito minimo. Il giudice ha inoltre ritenuto dimostrato che i due analizzatori utilizzassero le medesime tecnologie per la determinazione dei parametri richiesti. Le relazioni tecniche dell’offerta sono state considerate dichiarazioni negoziali vincolanti per l’aggiudicataria. Non era obbligatorio allegare una scheda tecnica del produttore, poiché il Disciplinare la prevedeva come documentazione ulteriore meramente eventuale. La censura subordinata contro la lex specialis è stata ritenuta priva di motivi specifici e sufficienti. Poiché il ricorso principale è stato respinto, il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, nella misura di euro 8.000 oltre accessori in favore dell’ASL e di euro 8.000 oltre accessori in favore dell’aggiudicataria.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Riferimento alla procedura aperta utilizzata per l’affidamento della fornitura.
art. 107, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023
Invocato dalla ricorrente in relazione all’esclusione dell’offerta non conforme ai requisiti della gara; il giudice ha escluso, nel caso concreto, la non conformità dell’offerta aggiudicataria.
art. 17 del Disciplinare di gara
l’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara
La prescrizione impone il rispetto delle caratteristiche tecniche minime, ma non comporta l’esclusione quando l’offerta garantisce tutti i parametri minimi richiesti.
art. 2 del Capitolato tecnico
I sistemi proposti devono fornire lo stesso numero di parametri refertabili sia per la fascia A che per la fascia B
La clausola è stata interpretata nel senso che entrambi gli strumenti devono garantire i parametri indispensabili richiesti, senza vietare che uno strumento offra anche parametri ulteriori.
artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 36/2023
Richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell’affidamento; le relative censure sono state ritenute infondate.
art. 90 d.lgs. 36/2023
Richiamato per la comunicazione dell’aggiudicazione ai concorrenti.
artt. 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dopo il rigetto del ricorso principale.
art. 120 c.p.a.
Applicato quale rito processuale speciale in materia di contratti pubblici.
artt. 122 e 124 c.p.a.
Richiamati dalla ricorrente per le domande di inefficacia del contratto, subentro e risarcimento, non esaminate favorevolmente per il rigetto della domanda di annullamento.
Massime di principio
- Quando la lex specialis impone che sistemi o prodotti offrano lo stesso numero di parametri refertabili, la prescrizione è rispettata se tutti gli strumenti garantiscono i parametri minimi indispensabili espressamente individuati, anche qualora uno di essi sia capace di fornire ulteriori parametri.
- La prescrizione relativa agli stessi reagenti non impone necessariamente l’identico numero complessivo di reagenti, ove dalla lex specialis emerga che è sufficiente l’utilizzo della medesima tipologia di reagenti per assicurare l’allineamento dei magazzini, delle metodiche e dei valori di riferimento.
- Le relazioni tecniche presentate dal concorrente costituiscono dichiarazioni negoziali vincolanti e possono essere utilizzate dalla stazione appaltante per verificare la conformità dell’offerta e attribuire i punteggi, senza necessità di ulteriore documentazione tecnica non richiesta come obbligatoria dalla lex specialis.
- L’omessa allegazione di una scheda tecnica del produttore non determina automaticamente l’esclusione quando la legge di gara consente di produrre tale documentazione soltanto come allegato facoltativo e la conformità dell’offerta può essere verificata sulla base della documentazione obbligatoria.
- Nel contenzioso sugli appalti, il ricorso principale deve essere esaminato prima del ricorso incidentale escludente quando l’eventuale accoglimento dell’incidentale non renderebbe improcedibile il principale, mentre il rigetto del principale può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all’esame dell’incidentale.
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