Cassazione Penale, Sentenza n. 49637/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del G.I.P. del 01/07/2023 che non aveva convalidato l'arresto eseguito il 9/06/2023 per il sequestro di circa 300 kg di marijuana. Il G.I.P. aveva ritenuto illegittimo l'arresto solo con riferimento all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e aveva escluso la gravità indiziaria, dando credito alla versione degli indagati che sostenevano la provenienza della sostanza da attività di coltivazione legale di canapa. Il P.M. ha denunciato che il G.I.P. aveva oltrepassato i limiti del giudizio di convalida (che deve limitarsi a verificare la legittimità dell'operato della polizia e la sussistenza della flagranza) e non aveva proceduto a una corretta riqualificazione del fatto, che dai dati materiali risultanti dal verbale di arresto era riconducibile all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 (detenzione ai fini di spaccio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che il G.I.P. ha errato nel ritenere vincolante la qualificazione operata dalla Polizia Giudiziaria e nel non procedere alla riqualificazione del fatto per i limitati fini della convalida. La Corte ha ritenuto che gli elementi oggettivi (quantitativi di semi, piante e infiorescenze per circa 300 kg rinvenuti su un veicolo e in un capannone) consentivano di qualificare il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, per il quale l'arresto in flagranza è obbligatorio ai sensi dell'art. 380, comma 2, lett. h) c.p.p. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio e ha dichiarato la legittimità dell'arresto nei confronti dei tre imputati.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (art. 73, comma 4)
Interpretato come norma che disciplina la detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio; i fatti materiali (circa 300 kg) erano riconducibili a tale ipotesi e quindi giustificavano l'arresto in flagranza.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (art. 74)
Richiamato nel provvedimento impugnato come qualificazione iniziale dalla polizia; la Corte ha ritenuto che la sola qualificazione in base a tale norma non vincola il giudice della convalida se i fatti sono riconducibili a diversa figura di reato.
Codice di procedura penale (art. 380, comma 2, lett. h)
Richiama l'elenco dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; la Corte ha affermato che l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 4 rientrava tra esse, giustificando la convalida.
Codice di procedura penale (art. 386, comma 3 e art. 390, comma 1)
Richiamati a titolo di limiti procedurali del giudizio di convalida; la Corte ha ricordato che tale giudizio è circoscritto alla verifica della legittimità dell'operato della polizia e della sussistenza della flagranza nei termini di legge.
Codice penale (art. 110)
Richiamato per il concorso di reati: la Corte ha ritenuto possibile attribuire una diversa qualificazione giuridica al fatto, anche in concorso, ai limitati fini della convalida.
Massime di principio
- Il giudice della convalida dell'arresto ha il potere, per i soli fini della convalida, di riqualificare i fatti rispetto alla qualificazione proposta dalla polizia o dal P.M., se i dati materiali lo consentono.
- Il controllo del G.I.P. in sede di convalida è circoscritto alla verifica della legittimità dell'arresto e della sussistenza della flagranza; non è luogo per un apprezzamento pieno sulla gravità degli indizi o sulle esigenze cautelari riservate alla fase delle misure cautelari.
- La mera dichiarazione degli indagati sulla presunta liceità dell'attività (es. coltivazione legale di canapa) difficilmente può, da sola e in sede di convalida, escludere la riconducibilità dei fatti a reati per i quali l'arresto in flagranza è previsto; tale versione richiede accertamenti successivi.
- Quando gli elementi oggettivi raccolti al momento dell'arresto (quantitativi, modalità di rinvenimento, luoghi e soggetti coinvolti) indicano chiaramente la rilevanza penale di una più grave fattispecie, il giudice deve motivare l'eventuale mancata riqualificazione; la mancanza di motivazione è vizio assorbente ai fini dell'annullamento.
- La Cassazione può annullare senza rinvio l'ordinanza del G.I.P. quando la questione di convalida è già esaurita nei soli termini formali e la ricostruzione da compiere è un atto meramente dichiarativo della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria.
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