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Sentenza

Sentenza n. 1662/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che aveva condannato il Ministero all’erogazione di buoni elettronici di spesa del valore nominale di 500 euro per ciascuna ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a erogare a ciascuna di esse buoni elettronici di spesa del valore nominale di 500 euro. Hanno dedotto l’inerzia dell’amministrazione e chiesto l’integrale esecuzione del titolo, nonché il riconoscimento della rivalutazione monetaria e l’applicazione della penalità di mora. Il ricorso è stato proposto dopo l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, provvedendo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, all’erogazione delle spettanze mediante buoni elettronici di spesa secondo quanto stabilito nel titolo esecutivo. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con obbligo di provvedere, su istanza di parte, entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente dell’amministrazione resistente e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il giudice ha ritenuto applicabile per analogia la disciplina relativa ai commissari nei giudizi di ottemperanza per condanne pecuniarie ex legge n. 89/2001. È stata respinta la richiesta di rivalutazione monetaria, poiché il giudice ordinario non si era pronunciato sul punto e, per le somme dovute al pubblico dipendente dopo il 31 dicembre 1994, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi, con possibile riconoscimento della rivalutazione soltanto nei limiti dell’eventuale eccedenza rispetto agli interessi legali, eccedenza non documentata. Il TAR ha inoltre applicato, sulla sorte capitale, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento. Ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza, e che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione, liquidate in 189 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza e il potere del giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine decorrente dalla notificazione del titolo costituisce, nel caso concreto, presupposto per l’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per le ottemperanze relative a decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 applicata analogicamente dal giudice.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Prevede, in materia retributiva, il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi, sicché per le somme dovute al pubblico dipendente dopo il 31 dicembre 1994 spettano ordinariamente i soli interessi legali, salvo l’eventuale eccedenza della rivalutazione non cumulabile con gli interessi.

  • art. 26 c.p.a.

    Fondamento della condanna alle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato quale criterio per porre le spese processuali a carico dell’amministrazione soccombente.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato ha condannato una pubblica amministrazione al pagamento o all’erogazione di somme o utilità determinate, l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo, consente al giudice amministrativo di ordinare l’integrale esecuzione del giudicato mediante il giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’amministrazione competente.
  • La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta previsto per le ottemperanze relative ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario sia un dirigente dell’amministrazione resistente e l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla sorte capitale e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’effettivo adempimento o, al più tardi, sino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento, restando a carico della parte interessata l’attivazione del commissario ad acta.
  • Per le somme retributive dovute da una pubblica amministrazione relative a periodi successivi al 31 dicembre 1994, la rivalutazione monetaria non si cumula con gli interessi legali; la rivalutazione può essere riconosciuta soltanto per l’eventuale eccedenza rispetto agli interessi, che deve essere specificamente dimostrata.
  • L’incarico di commissario ad acta o ausiliario del giudice ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereRisarcimento del danno da attività amministrativa

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