Cassazione Penale, Ordinanza n. 14980/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per evasione resta quindi ferma, senza modifiche sul piano sostanziale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, già condannato in appello per il reato di evasione, ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi di motivazione e violazione di legge. In particolare, ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. in misura prevalente rispetto alla recidiva contestata, nonché l'omessa esclusione della recidiva stessa. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano generiche, perché non indicavano quali elementi positivi, asseritamente trascurati dal giudice di merito, avrebbero dovuto giustificare la prevalenza delle attenuanti e l'esclusione dell'aggravante. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva già fornito una motivazione logica, coerente e puntuale sia sulle attenuanti sia sulla recidiva.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Indica il reato per cui è intervenuta la condanna confermata in sede di merito; la sentenza di legittimità non ne rivede il merito, ma si limita a dichiarare inammissibile il ricorso.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute in misura prevalente sulla recidiva se il ricorso non indica specifici elementi positivi trascurati dal giudice di merito; la doglianza deve essere non generica e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 99 c.p.
La recidiva contestata non è stata esclusa, poiché la Corte territoriale ha motivato in modo congruo sulla sua applicabilità; la censura difensiva è stata ritenuta generica.
art. 616 c.p.p.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura contro il diniego o il bilanciamento sfavorevole delle attenuanti generiche deve indicare in modo specifico gli elementi favorevoli non considerati dal giudice di merito; la mera riproposizione di doglianze generiche è inammissibile.
- La contestazione dell'applicazione della recidiva richiede un effettivo confronto con la motivazione del giudice di merito: se la sentenza impugnata ha spiegato in modo logico e coerente le ragioni dell'aggravante, il ricorso che non se ne faccia carico è inammissibile.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito della commisurazione della pena o del bilanciamento tra circostanze quando il ricorso non deduca specifici vizi di legittimità, ma si limiti a sollecitare una nuova valutazione del materiale già esaminato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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