Sentenza n. 14533/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento - del decreto del Ministro della transizione ecologia n. 315 del 31 agosto 2022, recante i criterî e modalità per favorire l’ingresso consapevole nel mercato del gas naturale e dell’energia elettrica dei clienti finali interessati dal superamento dei regimi di prezzi regolati e per assicurare alle micro imprese interessate dal superamento del regime dei prezzi regolati il servizio di fornitura di energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2023, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022; - del «Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio a tutele graduali per le microimprese del settore dell’energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) e della deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 208/2022/R/eel e s.m.i.», pubblicato nel sito di Acquirente unico s.p.a. in data 3 novembre 2022; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi inclusi espressamente: a) la deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 10 maggio 2022, n. 208/2022/R/EEL, recante «disposizioni per l’erogazione del servizio a tutele graduali per le microimprese del settore dell’energia elettrica, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza)», come modificata e/o integrata dalla Deliberazione Arera del 2 agosto 2022, n. 394/2022/R/EEL, dalla deliberazione Arera dell’8 settembre 2022, n. 419/2022/R/EEL, dalla deliberazione Arera del 27 settembre 2022, n. 454/2022/R/EEL e da ultimo dalla deliberazione dell’Arera 15 novembre 2022, n. 586/2022/R/EEL;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale sui criteri e modalità per il superamento dei regimi di prezzi regolati e delibere ARERA relative al servizio a tutele graduali per le microimprese, comprese le disposizioni sui costi non recuperabili
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e autorità regolatoria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale n. 315 del 31 agosto 2022, il regolamento per le procedure concorsuali di assegnazione del servizio a tutele graduali per le microimprese e la deliberazione ARERA n. 208/2022/R/EEL, unitamente alle successive deliberazioni modificative e integrative. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, in via preliminare, l’incompetenza territoriale e funzionale del TAR Lazio. La ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio della trattazione, in ragione della prossima adozione di una nuova deliberazione ARERA sulle modalità di presentazione della relazione relativa agli stranded cost. Il TAR ha ritenuto che tale richiesta confermasse la diretta riconducibilità dell’interesse lesivo alle delibere ARERA, poiché il decreto ministeriale avrebbe recepito quanto stabilito dall’Autorità in materia di costi non recuperabili.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio, non ravvisando i motivi eccezionali richiesti dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Ha poi accolto l’eccezione di incompetenza, ritenendo che la controversia dovesse essere devoluta al TAR Lombardia, sede di Milano, ai sensi dell’art. 14, comma 2, c.p.a. Sebbene il ricorso comprendesse anche un decreto ministeriale avente efficacia nazionale e adottato da un’amministrazione con sede a Roma, il Collegio ha ritenuto prevalente la competenza funzionale del TAR Lombardia, poiché l’interesse della ricorrente derivava sostanzialmente dalle deliberazioni ARERA e il decreto ministeriale si limitava a recepirne le indicazioni regolatorie. L’impugnazione congiunta della delibera ARERA e del regolamento ministeriale impone quindi la concentrazione del contenzioso davanti al giudice funzionalmente competente per le controversie relative agli atti dell’Autorità. Il TAR non ha esaminato le ulteriori eccezioni preliminari né il merito. Ha assegnato trenta giorni dalla comunicazione della sentenza per la riassunzione dinanzi al TAR Lombardia, sede di Milano, compensando le spese.
Norme richiamate
art. 14, comma 2 c.p.a.
Attribuisce al TAR Lombardia, sede di Milano, competenza funzionale inderogabile sulle controversie relative agli atti dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente; tale competenza prevale sulle regole generali di competenza territoriale.
art. 13, comma 3 c.p.a.
Le regole generali di competenza territoriale cedono rispetto alla competenza funzionale speciale prevista dall’art. 14, comma 2, c.p.a.
art. 73, comma 1-bis c.p.a.
Il rinvio della trattazione può essere disposto solo in presenza di motivi eccezionali, non ravvisati nel caso concreto.
art. 14, comma 4-bis d.l. 9 dicembre 2023, n. 181, conv. dalla l. 2 febbraio 2024, n. 11
Richiamato quale fondamento della futura disciplina relativa alla relazione sui costi non recuperabili sostenuti fino alla cessazione del servizio di maggior tutela.
Massime di principio
- La competenza funzionale inderogabile attribuita al TAR Lombardia, sede di Milano, per le controversie riconducibili agli atti regolatori di ARERA prevale sulle regole generali di competenza territoriale fondate sulla sede dell’amministrazione emanante o sull’efficacia nazionale dell’atto impugnato.
- Quando siano impugnati congiuntamente un atto ministeriale e una deliberazione ARERA, la competenza si determina in base alla riconducibilità sostanziale della controversia al procedimento regolatorio dell’Autorità, non alla mera provenienza formale dell’atto ministeriale.
- La riconducibilità sostanziale dell’interesse lesivo alle deliberazioni ARERA può essere desunta anche dal fatto che l’atto ministeriale recepisca le indicazioni dell’Autorità e che la parte ricorrente fondi la richiesta di rinvio sulla prossima modifica della disciplina regolatoria.
- In presenza di incompetenza del giudice adito, il giudice deve arrestarsi alla questione di rito senza esaminare le ulteriori eccezioni preliminari o il merito, assegnando il termine per la riassunzione davanti al giudice competente.
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