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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30104/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla valutazione professionale relativa all’anno 2014 di un dipendente INPS appartenente all’Area Professionisti, con qualifica di Professionista Ruolo Legale e incarico di coordinatore dell’Ufficio Legale della Sede Provinciale di Chieti. Il lavoratore aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità della scheda di valutazione e la condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze retributive a titolo di retribuzione di risultato. La Corte d’appello, riformando il Tribunale, aveva ritenuto legittima la valutazione dell’INPS, valorizzando anche il parametro della presenza in ufficio e della flessibilità organizzativa, oltre alle maggiori esigenze connesse al coordinamento dell’ufficio. Con il ricorso per cassazione il dipendente ha dedotto: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. in relazione all’art. 7 del contratto collettivo integrativo 2014, sostenendo che la Corte d’appello aveva ignorato il criterio letterale, aveva attribuito rilievo alla sola presenza in ufficio e aveva introdotto un criterio comparativo non previsto; (2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale non si fosse pronunciata sulla mancata sottoposizione della scheda di valutazione al Direttore Generale da parte del Direttore Regionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, pur formalmente denunciando la violazione dei canoni ermeneutici, in realtà mirava a ottenere una diversa interpretazione del contratto collettivo integrativo, interpretazione che non è sindacabile come violazione di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.; inoltre, per i contratti integrativi aziendali o decentrati l’interpretazione è riservata al giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni legali, con specifici oneri di allegazione e trascrizione non assolti. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché, a fronte dell’allegata omissione di pronuncia sulla mancata trasmissione della scheda al Direttore Generale, il ricorrente non aveva formulato un motivo che facesse univoco riferimento alla nullità della sentenza per omessa pronuncia. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    I canoni legali di interpretazione del contratto possono essere invocati in cassazione solo denunciando specificamente la loro violazione; non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del significato della clausola.

  • art. 1363 c.c.

    L’interpretazione sistematica della clausola contrattuale non può essere sostituita in sede di legittimità da una lettura alternativa proposta dal ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non consente di sindacare in cassazione l’interpretazione di un contratto collettivo integrativo, se ciò che si contesta è in realtà la ricostruzione del suo contenuto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto decisivo è configurabile solo nei limiti rigorosi previsti dalla norma; non può essere usato per denunciare una mancata pronuncia senza adeguata qualificazione processuale.

  • art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001

    La violazione dei contratti collettivi è deducibile in cassazione, quanto al regime speciale richiamato, solo per i contratti collettivi nazionali, non per quelli integrativi decentrati.

  • art. 47, comma 8, d.lgs. n. 165 del 2001

    Il particolare regime di pubblicità previsto per i contratti collettivi nazionali non si estende ai contratti integrativi.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente e depositare il contratto integrativo invocato, nonché le modalità e i tempi della sua produzione nel giudizio di merito.

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    La produzione del contratto invocato deve essere specificamente allegata e depositata nei modi prescritti, pena l’inammissibilità della censura.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia integra un vizio di nullità della sentenza, deducibile solo se il motivo di ricorso lo evidenzi in modo univoco.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L’interpretazione dei contratti collettivi integrativi o decentrati è riservata al giudice di merito; in cassazione non è consentito trasformare una censura interpretativa in una denuncia di violazione di legge, salvo specifica deduzione della violazione dei canoni legali di ermeneutica.
  • Quando si deduce la violazione delle regole di interpretazione contrattuale, il ricorrente deve indicare puntualmente quali canoni siano stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non basta contrapporre una lettura alternativa della clausola.
  • Per i contratti collettivi integrativi non opera il regime di pubblicità previsto per i contratti collettivi nazionali; il ricorrente deve quindi depositare il testo contrattuale e rispettare gli oneri di specifica indicazione e allegazione degli atti rilevanti.
  • La denuncia di omessa pronuncia richiede un motivo che faccia chiaro riferimento alla nullità della sentenza derivante dalla mancata decisione sulla domanda o eccezione; la mera lamentela di motivazione mancante o insufficiente non è sufficiente.
  • In cassazione non è consentito introdurre, sotto la veste dell’art. 360, n. 5, c.p.c., una censura che in realtà mira a ottenere una nuova valutazione del contenuto della decisione o della disciplina contrattuale applicata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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