Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32308/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha riportato sentenza di applicazione della pena, ex artt. 444 e seguenti c.p.p., alla pena di un anno di reclusione ed euro 1.200 di multa per la detenzione illecita, destinata alla cessione a terzi, di grammi 5,30 lordi di cocaina e grammi 13,02 lordi di crack rinvenuti presso la propria abitazione. Ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, lettere b), c) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p. e all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, l'erroneità del trattamento sanzionatorio. In particolare, ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richiamando la vetustà dei precedenti, la condotta processuale collaborativa, le condizioni economiche sfavorevoli, il ridotto quantitativo di stupefacente e la rudimentalità dell'attività illecita. La Corte ha rilevato che, per le sentenze di patteggiamento successive alla riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura relativa alle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena non rientra tra tali motivi. Inoltre, la pena concordata, determinata partendo da un anno e sei mesi di reclusione ed euro 1.800 di multa, previa esclusione della recidiva e con riduzione per il rito, risultava conforme ai limiti edittali e corrispondente all'accordo ratificato dal giudice. Non è stata quindi ravvisata alcuna illegalità della pena, ma soltanto una richiesta di rivalutazione del merito della commisurazione sanzionatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo che le doglianze riguardassero esclusivamente il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena, profili non deducibili contro una sentenza di patteggiamento se non nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La pena concordata è stata ritenuta legale, poiché conforme ai limiti edittali dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e coincidente con l'accordo ratificato dal giudice. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La pena applicata per la detenzione illecita di stupefacenti di lieve entità è stata ritenuta compresa nei limiti edittali previsti dalla norma.

  • artt. 444 e ss. c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena è fondata su un accordo tra le parti ratificato dal giudice; una volta ratificato, non possono essere dedotte censure sulle circostanze e sulla commisurazione della pena, salvo i casi consentiti dalla legge.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi relativi alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria senza formalità dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche, una volta ratificato l'accordo di patteggiamento, non possono essere rimesse in discussione mediante ricorso per cassazione, salvo che la pena risultante sia illegale.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di commisurazione della pena non possono essere utilizzati per contestare in cassazione la dosimetria della pena concordata, quando il risultato finale sia conforme alla legge.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Contro una sentenza di patteggiamento emessa dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena non rientrano, di per sé, tra tali motivi.
  • La pena concordata in sede di patteggiamento è illegale soltanto quando il risultato finale del calcolo non è conforme ai limiti o ai criteri stabiliti dalla legge; non è sufficiente lamentare l'insufficiente esplicitazione dei criteri valutativi o una diversa valutazione degli elementi rilevanti per la commisurazione.
  • Una volta ratificato l'accordo di patteggiamento, non è consentito sollecitare in cassazione una rivalutazione del merito dell'applicazione delle circostanze o della misura della pena, se la pena concordata è legale e corrisponde all'accordo recepito nella sentenza.
  • Nella sentenza di patteggiamento, l'obbligo di motivazione sulla pena può essere assolto mediante l'affermazione della verifica e della positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto tra le parti, purché la pena risultante sia conforme alla legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.