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Sentenza

Sentenza n. 446/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento, in parte qua del provvedimento prot. n. 0315230 del 22/12/2023 a firma della Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica dell’Università degli Studi di Firenze Dott.ssa Maria Orfeo contenente l’elenco degli ammessi e idonei al concorso per l’accesso agli anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale C.U. in Medicina e Chirurgia (LM-41) A.A. 2023-2024, nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente sig. Francescopio Luigi Di Nardo - In parte qua del provvedimento prot. n. 0006612 del 10/01/2024 a firma della Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica dell’Università degli Studi di Firenze Dott.ssa Maria Orfeo contenente l’elenco del 1^ scorrimento degli ammessi e idonei al concorso per l’accesso agli anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale C.U. in Medicina e Chirurgia (LM-41) A.A. 2023-2024, nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente sig. Francescopio Luigi Di Nardo; - In parte qua del provvedimento prot. n. 0013326 del 18/01/2024 a firma della Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica dell’Università degli Studi di Firenze Dott.ssa Maria Orfeo contenente il 2^ scorrimento dell’elenco degli ammessi e idonei al concorso per l’accesso agli anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale C.U. in Medicina e Chirurgia (LM-41) A.A. 2023-2024, nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente sig. Francescopio Luigi Di Nardo; - In parte qua della scheda di valutazione del ricorrente Francescantonio Luigi Di Nardo nella parte in cui non gli vengono riconosciuti ulteriori 29 cfu (4 cfu per la lingua inglese, 7 cfu per genetica e 1 cfu di economia aziendale); - Ove esistenti dei verbali di valutazione del Comitato per la Didattica per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia degli esami sostenuti e dei relativi CFU del ricorrente, per la declaratoria - Del diritto del sig. Francescopio Luigi Di Nardo ad essere inserito nell’elenco anche in soprannumero, comprensivo del 1^ e del 2^ scorrimento, degli ammessi e idonei al concorso per l’accesso agli anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale C.U. in Medicina e Chirurgia (LM-41) A.A. 2023-2024, nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente sig. Francescopio Luigi Di Nardo con 29 cfu.

Giustizia amministrativa202400205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: elenchi degli ammessi e idonei e relativi scorrimenti per l'accesso agli anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, nonché scheda di valutazione dei crediti formativi del candidato

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli elenchi degli ammessi e idonei e i successivi scorrimenti della procedura selettiva per l'accesso al secondo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Firenze, contestando la mancata inclusione del proprio nominativo. L'Università aveva riconosciuto 17 CFU per gli esami sostenuti presso l'ateneo di provenienza, mentre il ricorrente sosteneva che dovessero essere riconosciuti ulteriori 12 CFU, relativi a lingua inglese, genetica medica ed economia aziendale, per un totale di 29 CFU. La censura dedotta era la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e il difetto o l'insufficienza della motivazione della valutazione. Il Ministero ha chiesto l'estromissione dal giudizio; l'Università ha eccepito il difetto di interesse, osservando che anche con 29 CFU il ricorrente non avrebbe conseguito alcuna utilità, poiché le posizioni utilmente collocate risultavano attribuite a candidati con 32 CFU e le immatricolazioni erano state completate.

La decisione

Il TAR ha estromesso il Ministero dell'Università e della Ricerca, rilevando che la procedura rientrava nell'autonomia dell'Università e che non erano stati impugnati atti ministeriali. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse: anche l'eventuale riconoscimento dei 12 CFU aggiuntivi avrebbe portato il candidato a 29 CFU, comunque inferiori ai 32 CFU posseduti dai candidati collocati nelle posizioni precedenti e utilmente ammessi. Inoltre, dopo il primo scorrimento, le immatricolazioni per i posti disponibili erano state completate; la graduatoria aveva quindi esaurito la propria funzione e non era destinata a conservare efficacia per eventuali posti dell'anno successivo, da assegnare mediante nuovo bando. Il TAR ha escluso anche l'utilità dell'iscrizione in soprannumero, non essendo prevista da legge o regolamento una durata biennale della graduatoria. In via subordinata, il giudice ha rilevato che il ricorso sarebbe stato comunque infondato nel merito, poiché gli esami di lingua inglese, economia aziendale e genetica medica non rientravano tra quelli previsti dall'art. 3 del bando come requisiti di ammissione e non potevano quindi concorrere al riconoscimento dei CFU rilevanti per la selezione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 di spese di lite in favore dell'Università; il Ministero è stato estromesso.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il ricorrente lo ha invocato per contestare l'insufficienza della motivazione della valutazione dei crediti; il TAR ha comunque definito il giudizio per difetto di interesse e ha rilevato in via subordinata l'infondatezza della pretesa.

  • l. 168/1989

    È richiamata quale fondamento dell'autonomia universitaria nell'organizzazione della procedura di accesso agli anni successivi al primo.

  • l. 240/2010

    È richiamata insieme alla legge n. 168/1989 quale fonte dell'autonomia universitaria nella disciplina della selezione.

  • art. 3 del bando di selezione

    Individua gli esami rilevanti quali requisiti di accesso alla procedura; gli esami di lingua inglese, economia aziendale e genetica medica non vi rientravano e non potevano quindi determinare il riconoscimento di ulteriori CFU utili.

  • normativa del Testo unico sul pubblico impiego sulla durata delle graduatorie

    La disciplina biennale delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale pubblico non è stata ritenuta applicabile alla graduatoria universitaria per l'accesso agli anni successivi al primo.

Massime di principio

  • L'interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale: la contestazione del punteggio o della mancata inclusione in una graduatoria è inammissibile quando, anche in caso di accoglimento, il candidato non potrebbe conseguire una posizione utile o altra concreta utilità.
  • Quando una graduatoria universitaria per l'accesso agli anni successivi al primo abbia esaurito la propria funzione con la copertura dei posti disponibili, la graduatoria non conserva automaticamente efficacia per posti eventualmente disponibili nell'anno accademico successivo, salvo una specifica previsione normativa o regolamentare.
  • La disciplina generale sulla validità biennale delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale pubblico non si applica automaticamente alle graduatorie universitarie formate nell'ambito dell'autonomia degli atenei per l'accesso agli anni successivi al primo.
  • Nelle procedure selettive universitarie, possono essere computati ai fini del possesso dei requisiti di accesso soltanto i crediti relativi agli esami previsti dal bando; gli esami estranei alle materie indicate dalla lex specialis non attribuiscono CFU utili alla selezione.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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