Cassazione Penale, Sentenza n. 28484/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la condanna per i reati commessi il 20/06/2022 (art. 110 c.p., art. 256 commi 1 lett. a) e 2 d.lgs. 152/2006), sostenendo: 1) errata qualificazione giuridica perché il trasporto era meramente occasionale e dunque non integrava una gestione abusiva di rifiuti; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la contravvenzione di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006 sia un illecito istantaneo che si consuma anche con un singolo trasporto, salvo che si tratti di "assoluta occasionalità"; nel caso concreto il giudice di merito ha valutato che, operando nell'ambito di attività d'impresa e a fronte di quantità e natura dei rifiuti, non si poteva parlare di assoluta occasionalità. Sul secondo motivo (art. 131-bis c.p.) la Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità per tardività (la norma era già vigente alla data della sentenza di appello e la richiesta non era stata formulata in quello stato di causa) e per genericità (mancanza di allegazioni su attività riparative o condizioni di applicabilità). Per effetto della declaratoria di inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di euro 3.000,00 ciascuno; in primo grado erano stati inflitti euro 1.333,00 di ammenda a ciascuno.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Rilevanza del concorso di persone nella commissione del reato: i reati sono contestati in concorso.
art. 256 d.lgs. 152/2006 (comma 1, lett. a) e comma 2)
"nelle ipotesi di trasporti occasionali o episodici di rifiuti propri non pericolosi, risponde del reato di cui all'art. 256, comma primo, d.lgs. n. 152 del 2006, chiunque vi provveda con mezzi propri e non autorizzati, anziché attraverso imprese esercenti servizi di smaltimento iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali"
La norma configura una contravvenzione istantanea che si perfeziona anche con un singolo trasporto non autorizzato; tuttavia la rilevanza penale si esclude solo in caso di "assoluta occasionalità" e non per mera occasionalità. Se il trasporto avviene nell'ambito di attività d'impresa è richiesta l'iscrizione/adempimenti all'Albo gestori ambientali.
art. 260 d.lgs. 152/2006
Norma che punisce la gestione illecita di rifiuti come delitto quando l'attività sia continuativa e organizzata; distingue le ipotesi più gravi dall'illecito contravvenzionale di cui all'art. 256.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; secondo la Corte può trovare applicazione solo in casi limitati (adempimenti riparatori effettivamente attivabili, attività riparative poste in essere, esito ex post su offesa di speciale tenuità). Non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se la disposizione era già vigente alla data della sentenza di appello.
art. 212 comma 8 d.lgs. 152/2006
Prevede una specifica sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali per i trasporti occasionali di rifiuti propri non pericolosi prodotti da attività d'impresa; anche in ipotesi occasionali svolte nell'ambito d'impresa la comunicazione/iscrizione – se dovuta dalla norma semplificata – deve essere effettuata.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze di inammissibilità dei ricorsi in Cassazione con possibile condanna alle spese e adempimenti economici a carico del ricorrente, qui applicata per fissare il versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La contravvenzione di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006 si consuma anche con un singolo trasporto non autorizzato: la mera "occasionalità" non esclude automaticamente la rilevanza penale, occorre invece accertare l'"assoluta occasionalità".
- Quando il trasporto di rifiuti avviene nell'ambito di un'attività d'impresa, anche se sporadico, sono richiesti adempimenti specifici (iscrizione/comunicazione all'Albo gestori ambientali) e la mancata osservanza integra la contravvenzione.
- Per valutare l'esistenza di una "gestione" illecita si considerano indici fattuali: provenienza dei rifiuti, eterogeneità, quantità, caratteristiche dei materiali, necessità di mezzi idonei, numero dei soggetti coinvolti e attività preliminari come cernita o deposito.
- La Corte di Cassazione non procede a nuova valutazione del merito probatorio in sede di legittimità: le doglianze che soltanto chiedono rivalutazione dei fatti sono inammissibili.
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. deve essere richiesta tempestivamente nel processo di merito; non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione se la norma era già vigente alla sentenza impugnata, salvo motivate eccezioni previste dalla giurisprudenza.
- In casi analoghi, se si vuole ottenere l'esclusione della punibilità per tenuità occorre dimostrare l'effettiva attivazione (o l'impossibilità non imputabile al reo) delle procedure estintive e/o la concreta natura riparativa della condotta successiva.
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