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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04184/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale che, dopo avere omologato l'accertamento tecnico d'ufficio riconoscendogli una invalidità del 100% con decorrenza successiva di sei mesi dalla domanda amministrativa, aveva compensato le spese di lite. Con un unico motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e insufficiente/carenza di motivazione sulla compensazione delle spese, richiamando anche l'art. 132 c.p.c. e l'art. 111 Cost. L'INPS ha resistito con controricorso. Tuttavia la Corte ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso: il decreto impugnato era stato pubblicato il 9.11.2020 e il ricorso era stato notificato l'8.11.2021, oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.; non si applicava la sospensione feriale e la successiva istanza di correzione di errore materiale, respinta, non incideva sul termine di impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di decadenza per l'impugnazione. Ha escluso che la pendenza della procedura di correzione dell'errore materiale potesse prorogare o sospendere il termine, poiché l'istanza era stata respinta e quindi non operava l'ultimo comma dell'art. 288 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese, dando atto della dichiarazione di esenzione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c. e ha inoltre rilevato i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente come base del motivo di ricorso per violazione di legge e nullità della motivazione, ma la Corte non entra nel merito perché l'impugnazione è tardiva.

  • art. 91 c.p.c.

    Norma invocata per contestare la compensazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Norma invocata per contestare la compensazione delle spese di lite; la Corte non decide nel merito della censura.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per dedotta insufficienza della motivazione del decreto impugnato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro costituzionale del vizio motivazionale dedotto.

  • art. 327 c.p.c.

    È la norma decisiva: il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine semestrale dalla pubblicazione del provvedimento impugnato; decorso tale termine, il ricorso è tardivo e inammissibile.

  • art. 288 c.p.c.

    La Corte afferma che la pendenza di una procedura di correzione dell'errore materiale non rileva se l'istanza è stata respinta; pertanto non opera la disciplina dell'ultimo comma.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    In presenza della dichiarazione di esenzione reddituale, la Corte dispone che non vi sia pronuncia sulle spese di lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in linea con il principio affermato da Cass. S.U. n. 4315/2020.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato cui si applica l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato; la proposizione oltre tale termine comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • La sospensione feriale dei termini non opera nei giudizi ai quali la normativa speciale la esclude; in tal caso il termine per impugnare decorre senza interruzioni.
  • La presentazione di un'istanza di correzione di errore materiale non sospende né proroga il termine per impugnare quando l'istanza sia stata respinta; l'effetto eventualmente previsto dall'art. 288 c.p.c. presuppone una diversa situazione processuale.
  • Quando ricorre una dichiarazione di esenzione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., il giudice può non provvedere sulle spese di lite.
  • In caso di inammissibilità del ricorso e ove ne ricorrano i presupposti, deve essere dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieInvaliditàImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

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