Cassazione Civile, Ordinanza n. 32076/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'ente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello del contribuente avverso una decisione di primo grado dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso proposto contro due estratti di ruolo riferiti a cartelle esattoriali per tasse automobilistiche, tassa di registro, bollo e demanio. Il ricorso per cassazione era affidato a due motivi, ma la Corte ha rilevato d'ufficio, in via pregiudiziale e assorbente, l'invalidità della procura speciale ad litem conferita a un avvocato del libero foro, perché per il patrocinio dell'Agenzia nel giudizio di legittimità era necessario il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei casi riservati o, in alternativa, una specifica e motivata delibera che autorizzasse la deroga, delibera non risultante agli atti. Da ciò è stato tratto il difetto di legittimazione processuale del difensore e, quindi, la nullità della costituzione in giudizio dell'ente ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per difetto di legittimazione processuale del difensore, conseguente a procura speciale invalidamente conferita a un avvocato del libero foro in assenza dei presupposti richiesti per derogare al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione del rilievo officioso della questione e del sopravvenire dell'orientamento delle Sezioni Unite richiamato in motivazione.
Norme richiamate
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
La deroga al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato richiede una apposita e motivata delibera nei casi speciali previsti; in mancanza, il conferimento del mandato al libero foro non è valido nei casi riservati.
artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016
Sono richiamati come parametri del rispetto delle regole per l'avvalimento di avvocati del libero foro da parte dell'ente, nei casi consentiti.
art. 1, comma 5, del d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016
La scelta del patrocinio si inserisce nel quadro dei criteri generali adottati per l'organizzazione della difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Protocollo d'intesa del 22/06/2017 tra ADER e Avvocatura Generale dello Stato
Viene richiamato quale atto convenzionale che disciplina le ipotesi di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e quelle residuali affidabili al libero foro.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve rispettare il sistema del patrocinio autorizzato: nei casi riservati la difesa spetta all'Avvocatura dello Stato, mentre il ricorso ad avvocati del libero foro è ammesso solo nei casi residui o quando l'Avvocatura non assuma il patrocinio.
- Quando la legge o la convenzione prevedono la difesa dell'Avvocatura dello Stato, il conferimento del mandato a un difensore del libero foro presuppone una specifica delibera autorizzativa dell'ente; in assenza di tale presupposto la procura è invalida.
- Il difetto di legittimazione processuale del difensore, derivante da procura invalidamente conferita, integra una questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, compreso il giudizio di cassazione.
- La mancanza dei presupposti per il patrocinio del libero foro determina la nullità del mandato alle liti e la conseguente invalidità della costituzione in giudizio dell'ente, con inammissibilità del ricorso.
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