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Sentenza

Sentenza n. 4734/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1713/2025 emessa e pubblicata in data 19/09/2025 dal Tribunale di Nola, Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202601131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il diritto alla carta elettronica del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Nola, Giudice del Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui mediante la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 2.500,00. La ricorrente ha dedotto il mancato adempimento da parte del Ministero, nonostante la rituale notificazione della sentenza il 23 settembre 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, con accessori di legge, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Ha inoltre chiesto l'applicazione di astreintes.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo ammissibile e fondata l'azione di ottemperanza. Ha accertato il rispetto dei termini processuali, la rituale notificazione della sentenza ottemperanda e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, ove sia ormai decorso il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione della carta elettronica, l'amministrazione deve comunque erogare il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, non potendo beneficiare della propria inerzia; ciò in ragione della natura fungibile dell'obbligazione pecuniaria e dell'imputabilità del ritardo all'amministrazione. Il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere, se necessario, allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa giustificare l'inottemperanza. È stata respinta la domanda di astreintes, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione ... delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di proporre l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario contenente un obbligo di conformazione a carico della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale in materia di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e, nel caso concreto, conferma l'attualità dell'inadempimento ministeriale.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente mediante la carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione nel caso concreto.
  • Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato entro il termine previsto e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione alla decisione, fissando un termine per l'adempimento.
  • Se il termine stabilito dal giudicato per fruire di un beneficio economico in forma specifica è decorso per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligo può essere adempiuto mediante erogazione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già con la sentenza di ottemperanza, individuando un dirigente dell'amministrazione e attribuendogli i poteri necessari per stanziare le somme, impegnare, liquidare, ordinare e pagare la spesa, anche mediante delega.
  • L'applicazione delle astreintes nell'ottemperanza non è automatica e può essere esclusa quando, alla luce delle circostanze concrete e del tempo trascorso dal passaggio in giudicato, la misura non sia ritenuta equa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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