Cassazione Penale, Ordinanza n. 05979/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato o comunque affermato la sua responsabilità penale in relazione alla riferibilità a lui di alcune carte Postepay. Nel ricorso in Cassazione censura la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, ma la doglianza viene ritenuta meramente reiterativa dei motivi già dedotti in appello e già disattesi dal giudice di merito. La Corte osserva che i motivi non introducono una critica argomentata alla sentenza impugnata e risultano quindi non specifici e solo apparenti. I giudici di merito avevano valorizzato gli accertamenti della polizia giudiziaria, dai quali era emersa la riconducibilità delle Postepay al ricorrente.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente le censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni poste dalla sentenza di merito a fondamento della decisione.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica della decisione impugnata; motivi solo apparenti o meramente reiterativi non assolvono la funzione propria dell'impugnazione di legittimità.
- Quando il giudice di merito fonda il giudizio di responsabilità su accertamenti investigativi ritenuti idonei a collegare il bene o lo strumento dell'illecito all'imputato, una censura che non intacchi in modo puntuale tale base argomentativa non è ammissibile.
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