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Sentenza

Sentenza n. 15701/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l’accertamento - della fondatezza della pretesa del ricorrente, come da istanza del 8.7.2025, all’accesso ai documenti dell’istruttoria eventualmente intrapresa dai competenti Uffici ovvero alla conferma ufficiale di non aver iniziato alcuna istruttoria, in particolare: - da parte del responsabile dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del d.lgs. 165/2001; - nonché da parte dell’Ufficio del titolare dell'azione disciplinare di cui all’art. 55-sexies, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 165/2001, per le infrazioni di cui al medesimo comma 3, commesse da soggetti responsabili dell'ufficio di cui all’art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. 165/2001, a seguito della segnalazione di notizie del ricorrente del 23.5.2025; E per l’ordine di esibizione - della documentazione di cui alla predetta istanza del 8.7.2025..

Giustizia amministrativa202513562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio sull’istanza dell’8 luglio 2025 di accesso agli atti dell’eventuale istruttoria disciplinare conseguente alla segnalazione del 23 maggio 2025; decisione della Commissione per l’accesso che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il silenzio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, padre di un alunno minorenne di un liceo statale, aveva chiesto il 7 agosto 2024 che i fatti relativi alla mancata possibilità di svolgere un colloquio con un docente fossero segnalati all’ufficio disciplinare. Dopo ulteriori interlocuzioni e una precedente istanza di accesso alla corrispondenza interna, il 23 maggio 2025 ha reiterato la richiesta di un seguito disciplinare e l’8 luglio 2025 ha domandato di conoscere gli atti dell’eventuale istruttoria, oppure di ottenere conferma che nessuna istruttoria fosse stata avviata. Ha contestato il silenzio dell’Amministrazione e chiesto l’esibizione degli atti; ha inoltre impugnato con motivi aggiunti la decisione della Commissione per l’accesso, sostenendo che la dirigente scolastica, destinataria dell’esposto, non fosse controinteressata e che fosse quindi illegittima la declaratoria d’inammissibilità del ricorso presentato alla Commissione per omessa notifica nei suoi confronti.

La decisione

Il ricorso principale è respinto. Il TAR rileva che l’Amministrazione aveva già consegnato tutti gli atti esistenti in suo possesso, inclusa la documentazione interna e la nota del 23 maggio 2025, con la quale era stata comunicata la valutazione negativa circa i presupposti per avviare un procedimento disciplinare. Il ricorrente non ha contestato di avere ricevuto tali atti né ha impugnato la determinazione di non procedere disciplinarmente; la nuova istanza non può essere usata per contestare una determinazione ormai inoppugnabile o per ottenere un’indagine esplorativa sull’esistenza di ulteriori atti. Quanto agli eventuali atti istruttori ulteriori, la loro emanazione era stata posta in dubbio dallo stesso ricorrente e l’Amministrazione ne aveva negato l’esistenza; l’accesso riguarda documenti già formati, non documenti meramente ipotetici. Sono respinti anche i motivi aggiunti: la dirigente scolastica, essendo stata destinataria dell’esposto cui si riferiva l’istanza di accesso volta a conoscere gli atti adottati in seguito, è controinteressata in senso tecnico, sicché è corretta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso alla Commissione per mancata notifica. Inoltre, i motivi aggiunti contestavano tale statuizione processuale senza formulare censure sostanziali idonee a dimostrare la fondatezza della pretesa di accesso. Spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    Va pertanto richiamata la costante giurisprudenza amministrativa (per tutte, Cons. Stato, Adunanza Plenaria, n. 4 del 2021; Sez. V, 25 agosto 2026, n. 6625; TAR Lazio, 30 settembre 2026, n. 15470), per la quale con la richiesta di accesso non si può formulare all’Amministrazione una istanza ‘esplorativa’, ma possono essere chiesti solo atti già emanati.

    L’accesso documentale può riguardare documenti già formati e detenuti dall’Amministrazione; non può essere utilizzato per svolgere un’indagine esplorativa sull’eventuale emanazione di atti.

  • art. 12, comma 4, lettera b), e comma 7, lettera c), d.P.R. 184/2006

    In primo luogo, per pacifica giurisprudenza, va qualificato controinteressato in senso tecnico colui che è stato oggetto di un esposto, seguito da una istanza di accesso, volta a conoscere dall’Amministrazione quale atto sia stato emesso a seguito dell’esposto (per tutte, Cons. Stato, Ad. Plen., 20 aprile 2005, n. 7).

    Nel ricorso alla Commissione per l’accesso, è controinteressato in senso tecnico il soggetto destinatario dell’esposto quando la richiesta di accesso mira a conoscere quale atto l’Amministrazione abbia adottato in conseguenza dell’esposto; la sua mancata notifica giustifica l’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L’accesso documentale riguarda documenti già formati e detenuti dall’Amministrazione e non consente di formulare istanze esplorative dirette a verificare se siano stati adottati atti ulteriori.
  • Quando un’istanza di accesso è volta a conoscere quale atto sia stato adottato a seguito di un esposto, il soggetto destinatario dell’esposto è controinteressato in senso tecnico e deve essere coinvolto nel procedimento e nel ricorso alla Commissione per l’accesso.
  • Una nuova istanza di accesso non può essere impiegata per rimettere in discussione una determinazione amministrativa ormai inoppugnabile, se gli atti adottati e detenuti dall’Amministrazione sono già stati consegnati.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

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