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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29448/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 di un avvocato per l'attività professionale svolta nell'anno 2010, con conseguente richiesta di contributi previdenziali. In primo grado era stata dichiarata la non debenza dei contributi; la Corte d'appello di Napoli aveva respinto l'appello dell'INPS, ritenendo in sostanza che, per escludere l'obbligo contributivo, fosse decisivo il dato reddituale inferiore alla soglia di euro 5.000,00, quale indice di occasionalità dell'attività. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, dell'art. 18, commi 11 e 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, dell'art. 53 d.P.R. n. 917/1986, dell'art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003, nonché dell'art. 2697 c.c., sostenendo che per un avvocato iscritto all'albo e non alla Cassa forense l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale della professione, mentre il limite di euro 5.000,00 rileva solo per attività occasionali e non può essere usato per negare l'obbligo quando l'attività sia abituale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza della Corte d'appello di Napoli e rinviando la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio per cui l'accertamento decisivo è se l'attività libero-professionale sia abituale o occasionale, e non il solo ammontare del reddito prodotto. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335

    L'iscrizione alla Gestione separata è obbligatoria per i professionisti che svolgono abitualmente l'attività e non sono tenuti a iscriversi alla cassa di categoria.

  • art. 18, commi 11 e 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111

    È richiamato quale interpretazione autentica della disciplina della Gestione separata, nel senso di collegare l'obbligo alla abitualità della professione.

  • art. 53 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    È evocato per la qualificazione del reddito da lavoro autonomo e per la disciplina fiscale del professionista.

  • art. 44, comma 2, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326

    La soglia di euro 5.000,00 rileva per il lavoro autonomo occasionale, ma non come criterio decisivo per escludere l'obbligo contributivo in presenza di attività abituale.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova, ma la Corte fonda la decisione soprattutto sul criterio di qualificazione dell'attività come abituale o occasionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia alle motivazioni di precedenti conformi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È menzionato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il vizio denunciato con il ricorso per cassazione, per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Per i professionisti iscritti ad albo ma non tenuti alla cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione, purché il reddito non sia già assoggettato a contribuzione presso la cassa di riferimento.
  • Il limite reddituale di euro 5.000,00 previsto per il lavoro autonomo occasionale non costituisce il criterio decisivo per escludere l'obbligo contributivo quando l'attività sia svolta con caratteri di abitualità; esso rileva semmai per le prestazioni realmente occasionali.
  • La qualificazione dell'attività come abituale o occasionale è un accertamento di fatto che deve essere compiuto a monte, anche sulla base di presunzioni semplici desunte da indici come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione materiale dell'attività.
  • Il mero dato del reddito prodotto in concreto, se inferiore alla soglia, può al più costituire un indizio da valutare insieme agli altri elementi, ma non può da solo ribaltare la natura abituale di una professione svolta stabilmente.
  • In sede di legittimità è censurabile la decisione di merito che abbia ancorato l'obbligo contributivo al solo ammontare del reddito senza verificare la struttura effettiva dell'attività professionale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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