Sentenza del 22/09/2016 n. 5400 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Imposta di bollo - Art. 27 bis d.P.R.. 642/1972 - "Atti" - Interpretazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa domanda o la tesi volta a estendere l'esenzione agli atti giudiziari è stata respinta. L'art. 27-bis non può essere interpretato come riferito a una categoria ampia comprensiva anche degli atti giurisdizionali, ma riguarda gli atti amministrativi indicati dalla normativa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'interpretazione del termine "atti" contenuto nell'art. 27-bis dell'Allegato II al d.P.R. n. 642/1972, ai fini dell'esenzione dall'imposta di bollo. La questione era se tale espressione comprendesse indistintamente sia gli atti amministrativi sia gli atti giudiziari. La sentenza ha ritenuto che, in assenza di un espresso riferimento normativo agli atti giudiziari e considerato che la disposizione richiama gli atti amministrativi, il termine dovesse essere interpretato in senso restrittivo.
Norme richiamate
Art. 27-bis dell'Allegato II al d.P.R. n. 642/1972
Il termine "atti" deve essere interpretato restrittivamente e riferito agli atti amministrativi, non anche agli atti giudiziari, poiché la norma non contiene un espresso richiamo a questi ultimi.
Massime di principio
- Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali, inclusa l'esenzione dall'imposta di bollo, sono normalmente soggette a interpretazione restrittiva.
- Quando una disposizione richiama genericamente gli "atti" ma il contesto normativo si riferisce agli atti amministrativi, non è possibile estenderne automaticamente l'ambito agli atti giudiziari.
- L'inclusione degli atti giudiziari nell'esenzione richiede un espresso fondamento normativo o un riferimento inequivocabile; in mancanza, l'esenzione non può essere applicata per analogia.
- Per valutare l'applicabilità di un'esenzione occorre verificare sia la natura dell'atto sia il preciso ambito soggettivo e oggettivo desumibile dalla disposizione.
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