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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5609/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 12/01/2021 del Tribunale di sorveglianza di Firenze che aveva dichiarato cessata la misura alternativa della detenzione domiciliare, concessa in virtù dell'art. 123 d.l. 17/03/2020 n.18, a seguito della sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo (Procura generale di Bologna N. SIEP 554/2020) che ha aumentato la pena residua oltre il limite di diciotto mesi previsto dalla norma emergenziale. Shabani contestava l'erronea applicazione delle norme (artt. 656 c.p.p. commi 4-bis, 5 e 10 e art. 51-bis Ord. pen.), sostenendo che fosse applicabile l'art. 656 c.p.p. (commi 5 e 10) e sollevava altresì questione di legittimità costituzionale dell'art. 51-bis Ord. pen. per presunte violazioni degli artt. 3, 24 e 27 Cost.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta l'interpretazione del Tribunale di sorveglianza: l'art. 123 d.l. 17/03/2020 n.18 è una norma di natura eccezionale che prevede espressamente il limite di durata della pena residua (non superiore a diciotto mesi) per l'applicazione della misura domiciliare prevista da quella norma; la sopravvenienza del titolo esecutivo che ha innalzato la pena oltre tale soglia rendeva impossibile la prosecuzione della misura. La Corte ha inoltre ritenuto infondata la questione di costituzionalità prospettata. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 123 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

    comma 1: previsione del limite di durata della pena residua non superiore a diciotto mesi per l'applicazione della misura domiciliare in via eccezionale

    Norma di carattere eccezionale collegata alle misure emergenziali: consente una particolare forma di esecuzione domiciliare solo se la pena residua non supera diciotto mesi; la sopravvenienza di un titolo esecutivo che innalza la pena oltre tale soglia determina la cessazione della misura prevista da questa disposizione

  • art. 51-bis Ord. pen.

    Richiamato nella controversia con riferimento alla disciplina delle misure alternative e delle loro conseguenze; la questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine a questa norma è stata ritenuta manifestamente infondata, anche in ragione della natura distinta e dell'eccezionalità dell'art. 123 d.l. 18/2020

  • art. 656 c.p.p., commi 4-bis, 5 e 10

    Il ricorrente invocava talune disposizioni di coordinamento/prosecuzione dell'esecuzione che, a sua detta, avrebbero dovuto impedire la cessazione della misura alternativa; la Corte ha ritenuto che l'art. 123 d.l. 18/2020 sia una disciplina speciale ed eccezionale, non sovvertita dall'applicazione delle norme ordinarie dell'art. 656 c.p.p., per cui l'eccezionale limite temporale previsto prevale

  • art. 47 Ord. pen.

    Richiamato nel ricorso come parametro relativo a limiti di pena residua; la Corte ha preso atto delle deduzioni ma non ha ritenuto che esse impugnassero validamente la decisione di cessazione adottata in applicazione dell'art. 123

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00

  • Costituzione, artt. 3, 24 e 27

    Articolati invocati dal ricorrente per la questione di legittimità costituzionale (uguaglianza, accesso alla tutela giurisdizionale e funzione rieducativa della pena); la Corte ha ritenuto infondata la prospettazione, dato il carattere esplicito e ragionevole dei limiti posti dalla norma emergenziale

Massime di principio

  • Distinguere tra misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario ordinario e misure previste da norme emergenziali: le norme emergenziali (es. art. 123 d.l. 18/2020) possono prevedere limiti temporali/condizioni specifiche che impediscono l'applicazione automatica delle regole ordinarie.
  • La sopravvenienza di un titolo esecutivo che innalzi la pena residua oltre la soglia espressamente prevista da una norma eccezionale determina la cessazione della misura concessa sulla base di quella norma; non si può continuare a beneficiare della misura emergenziale oltre i limiti previsti dalla legge che la istituisce.
  • Non è agevole sovrapporre o far prevalere norme ordinarie di coordinamento (es. art. 656 c.p.p.) su disposizioni chiaramente speciali ed eccezionali: il carattere speciale della norma emergenziale giustifica una diversa disciplina operativa.
  • Le questioni di legittimità costituzionale che mirano a eliminare limiti quantitativi espliciti posti da norme emergenziali incontrano ostacoli se il legislatore ha stabilito in modo chiaro ragioni proportionalmente giustificate per tali limiti.
  • Chi propone ricorso manifestamente infondato assume il rischio di dover pagare le spese processuali e, se ricorre l'ipotesi prevista, una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; valutare attentamente le prospettive prima di impugnare.

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