Cassazione Civile, Ordinanza n. 05223/2026 del 08/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda la richiesta di tre pensionati di ottenere differenze sul trattamento pensionistico aziendale integrativo a titolo di perequazione, maturate per il periodo dal luglio 2006-2008 al 31/12/2014. In primo grado il Tribunale aveva accolto le domande; la Corte d’appello aveva confermato la decisione richiamando propri precedenti. In cassazione le società ricorrenti hanno dedotto, con due motivi ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1197, 1292 e 1362 c.c. e degli artt. 1230 e 1362 c.c., sostenendo che la capitalizzazione del trattamento pensionistico in somma capitale (c.d. zainetto) avesse estinto l’originaria prestazione pensionistica periodica e, con essa, il diritto alla perequazione automatica, sicché non potevano essere riconosciute differenze per periodi successivi alla percezione della somma capitale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, aderendo all’orientamento già affermato con l’ordinanza n. 21689/2024. Ha ribadito che, in materia di previdenza complementare, la percezione del trattamento pensionistico in unica soluzione estingue la prestazione integrativa periodica e fa cessare da quel momento il diritto alla perequazione automatica. Poiché dagli atti risultava che i pensionati avevano optato per la capitalizzazione in date anteriori al periodo per cui chiedevano le differenze, la sentenza d’appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene invocato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge denunciato dai ricorrenti
richiamato per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio
richiamato dai ricorrenti per sostenere l’effetto estintivo della prestazione originaria a seguito della diversa modalità di adempimento
richiamato dai ricorrenti nel quadro della doglianza sulla natura e sugli effetti dell’obbligazione pensionistica
richiamato per censurare l’interpretazione della volontà contrattuale e della disciplina del trattamento integrativo
richiamato dai ricorrenti per sostenere la novazione dell’obbligazione originaria mediante sostituzione con una nuova prestazione in capitale
art. 1, comma 55, L. n. 243/2004
richiamato come norma di interpretazione autentica rispetto alla perequazione del trattamento pensionistico complementare
Massime di principio
- In materia di previdenza complementare, la capitalizzazione del trattamento pensionistico in una somma capitale una tantum estingue la prestazione periodica integrativa e, da quel momento, fa cessare il diritto alla perequazione automatica.
- Il diritto alla perequazione del trattamento pensionistico integrativo può permanere in presenza di giudicato, ma solo fino al momento in cui viene liquidata e percepita la somma capitale sostitutiva dell’intero trattamento.
- Quando il pensionato abbia optato per la capitalizzazione prima del periodo per cui pretende differenze perequative, non può rivendicare importi riferiti a tempi successivi alla cessazione della prestazione periodica.
- In presenza di un orientamento di legittimità già consolidato e pertinente al caso concreto, la decisione di merito che riconosca differenze perequative dopo l’estinzione della prestazione capitalizzata è cassabile per violazione di legge.
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