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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05225/2026 del 08/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la legittimità degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli riferiti a un periodo anteriore alla variazione disposta dall'INPS il 12/07/2022, la domanda di annullamento del provvedimento di variazione e la richiesta di accertare l'insussistenza di un indebito previdenziale relativo a somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola tra il 2014 e il 2018. Il Tribunale di Ravenna aveva respinto l'eccezione di decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970 sollevata dall'INPS e accolto le domande del privato; la Corte d'appello, in riforma, ha ritenuto fondata la decadenza. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 22, comma 1, d.l. n. 7/1970, assumendo che mancasse un 'provvedimento definitivo' motivato idoneo a far decorrere la decadenza; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando carenza di allegazione e prova sulle richieste restitutorie dell'INPS, fondate solo su un verbale ispettivo asseritamente privo di valore probatorio e comunque non riferibile al ricorrente; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di risarcimento dei danni per violazione degli obblighi informativi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la comunicazione di variazione del numero di giornate di iscrizione negli elenchi agricoli, avvenuta con note del 27/06/2022, è stata correttamente qualificata dalla Corte territoriale come provvedimento definitivo ai sensi dell'art. 22, comma 1, d.l. n. 7/1970; tale accertamento di fatto è insindacabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, poiché, una volta ritenuta corretta la declaratoria di decadenza, le censure sulla prova e sul merito dell'indebito restano assorbite/inammissibili. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di autosufficienza, non essendo stata trascritta né localizzata la domanda subordinata asseritamente omessa. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, d.l. n. 7/1970

    La comunicazione di variazione delle giornate di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, che comporta il ricalcolo della prestazione e dell'eventuale indebito, integra un provvedimento definitivo idoneo a far decorrere la decadenza prevista dalla norma.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le censure sono state formalmente ricondotte al vizio di violazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sulla carenza di allegazione e prova è stata ritenuta inammissibile una volta affermata la decadenza, poiché involgeva questioni di merito ormai precluse.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza per omessa pronuncia è inammissibile se la domanda asseritamente preterita non è trascritta né specificamente localizzata nel ricorso.

  • art. 91 c.p.c.

    Il soccombente è condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Ai fini della decadenza prevista per l'impugnazione di atti previdenziali, rileva la qualificazione sostanziale dell'atto come provvedimento definitivo, anche quando esso sia espresso mediante comunicazione o nota che determini il ricalcolo della prestazione e l'emersione dell'eventuale indebito.
  • Una volta accertata la decadenza, le censure che investono la fondatezza nel merito della pretesa restitutoria o la ripartizione dell'onere della prova diventano inammissibili perché non più utilmente scrutinabili.
  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non riproduce nel ricorso il contenuto della domanda asseritamente omessa e non ne indica con precisione la collocazione processuale.
  • Gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito sulla natura dell'atto e sulla sua idoneità a far decorrere il termine decadenziale non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non apparente.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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