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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05214/2026 del 08/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da due verbali ispettivi con cui l'INPS ha richiesto a una società committente il pagamento di contributi previdenziali non versati da due imprese subfornitrici, ritenendola responsabile in solido ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003. La società ha chiesto l'annullamento dei verbali sostenendo, da un lato, che i rapporti erano di subfornitura e non di appalto, sicché la disciplina della solidarietà dell'appaltante non sarebbe stata applicabile; dall'altro, che comunque essa aveva agito diligentemente, avendo richiesto e ottenuto DURC regolari e non potendo conoscere gli esiti degli accertamenti ispettivi. In cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, dell'art. 2116 c.c. e della l. n. 192 del 1998, per l'asserita inestensibilità della solidarietà alla subfornitura; 2) violazione di varie norme civilistiche e processuali per avere la Corte d'appello escluso che il rilascio dei DURC producesse effetti liberatori o che la diligenza escludesse la responsabilità; 3) violazione delle norme sul DURC e sulla solidarietà passiva, per non avere la Corte applicato alla fattispecie la disciplina sull'onere di richiedere il DURC e per non aver riconosciuto che la pretesa dell'INPS fosse incompatibile con la regolarità documentale attestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, interpretato in modo costituzionalmente orientato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 2017 e della giurisprudenza di legittimità, si applica anche ai dipendenti del subfornitore, poiché la ratio della norma è evitare che il decentramento produttivo si traduca in un pregiudizio per i lavoratori e la tutela deve estendersi a tutti i livelli di decentramento. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la sentenza impugnata era sorretta da una ratio autonoma non specificamente censurata: la responsabilità del committente è di natura legale e oggettiva, sorge ex lege al ricorrere dei presupposti, senza rilievo della colpa o della diligenza; inoltre, il DURC regolare non ha valore liberatorio. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, ribadendo che l'estensione della solidarietà alla subfornitura non comporta automaticamente l'applicazione di tutte le regole speciali previste per gli appalti pubblici sul DURC, e che il coobbligato che paghi può comunque esercitare regresso verso l'obbligato principale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003

    La responsabilità solidale del committente per retribuzioni, TFR, contributi previdenziali e premi assicurativi si applica anche alla subfornitura, in forza di un'interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata volta a tutelare i lavoratori nei processi di decentramento produttivo.

  • art. 2116 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'automaticità delle prestazioni previdenziali, ma la Corte ha escluso che tale principio elida la solidarietà legale del committente prevista dall'art. 29.

  • l. n. 192 del 1998

    Richiamata come disciplina della subfornitura, ma la Corte ha ritenuto non decisivo il profilo della qualificazione del rapporto ai fini dell'applicazione della solidarietà.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 1199 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione al preteso valore liberatorio del DURC, ma ritenuto non idoneo a escludere la responsabilità legale del committente.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato per sostenere la natura solidale del vincolo, ma la Corte ha precisato che si tratta di responsabilità di garanzia prevista dalla legge.

  • art. 1311 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • artt. 1175 e 1176 c.c.

    Richiamati per invocare la diligenza del committente, ma ritenuti irrilevanti rispetto a una responsabilità che sorge ex lege.

  • art. 1944 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di solidarietà e garanzia, senza incidere sulla soluzione adottata.

  • art. 1957 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte ha ribadito la natura di garanzia legale del vincolo, ma senza applicare la disciplina tipica della fideiussione.

  • art. 12, secondo comma, preleggi

    Richiamato nel terzo motivo per sostenere un'estensione analogica non consentita; la Corte ha invece valorizzato un'interpretazione costituzionalmente orientata.

  • art. 2, comma 1, l. n. 266 del 2002

    Richiamato quale norma sul DURC negli appalti pubblici; la Corte ha chiarito che quella disciplina non si estende automaticamente alla subfornitura privata.

  • art. 3, comma 8, d.lgs. n. 494 del 1996

    Richiamato nel terzo motivo in tema di regolarità contributiva, senza accoglimento della censura.

  • art. 7 d.m. 24 ottobre 2007

    Richiamato nel terzo motivo sul DURC; la Corte ne ha escluso l'automatica applicabilità alla fattispecie concreta.

  • art. 1294 c.c.

    Richiamato per la solidarietà passiva; la Corte ha qualificato il vincolo come responsabilità di garanzia legale del committente.

  • art. 3 Cost.

    Usato come parametro costituzionale per giustificare l'estensione della solidarietà anche ai dipendenti del subfornitore, onde evitare una disparità irragionevole di tutela.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, salvo verifica amministrativa delle cause di esenzione.

Massime di principio

  • La responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto va interpretata in modo estensivo e costituzionalmente orientato, così da ricomprendere anche il lavoro svolto in subfornitura, quando vi sia dissociazione tra titolarità del rapporto e utilizzazione della prestazione.
  • La solidarietà prevista dall'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 ha natura legale e di garanzia: sorge al ricorrere dei presupposti normativi indipendentemente dalla colpa o dalla diligenza del committente, e il rilascio di un DURC regolare non produce di per sé effetto liberatorio nei confronti dell'ente previdenziale.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes autonome e ciascuna è sufficiente a giustificarla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes, poiché la ragione non impugnata resta definitivamente idonea a reggere la sentenza.
  • L'estensione della tutela solidaristica alla subfornitura non comporta automaticamente l'applicazione di tutte le discipline speciali previste per gli appalti pubblici sul controllo della regolarità contributiva; occorre distinguere il diverso ambito normativo e la relativa ratio.
  • Il coobbligato che abbia pagato i crediti retributivi o contributivi conserva il diritto di regresso verso l'obbligato principale inadempiente, sicché la tutela dell'ente previdenziale non elimina le azioni interne tra i coobbligati.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioniInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrimato del diritto dell'Unione europea

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