Cassazione Civile, Ordinanza n. 05196/2026 del 08/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La lite nasce dall’opposizione a un avviso di addebito notificato per contributi dovuti alla gestione commercianti, relativi alla quota eccedente il minimale per l’anno 2008. Il tribunale aveva accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla contribuente; la corte d’appello, invece, ha riformato la decisione e ha ritenuto infondata la prescrizione, rigettando l’opposizione. In cassazione la parte privata ha proposto tre motivi: (1) ha denunciato la violazione degli artt. 416 e 345, comma 2, c.p.c., sostenendo che l’appello dell’INPS si fondasse su fatti e circostanze nuovi e dovesse quindi essere dichiarato inammissibile; (2) ha dedotto la violazione dell’art. 2687 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., lamentando che l’INPS non avesse provato l’esistenza del credito e che vi fosse stata una mutazione delle circostanze tra primo e secondo grado; (3) ha lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., cioè la asserita carenza di legittimazione passiva della ricorrente nell’obbligazione contributiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, perché non erano trascritti gli atti rilevanti del primo e del secondo grado; ha inoltre osservato che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui già in primo grado l’INPS aveva ricondotto la pretesa al maggior reddito dichiarato nel riquadro RR. Il secondo motivo è stato giudicato infondato, poiché la pretesa contributiva trovava fondamento nella dichiarazione reddituale della stessa contribuente, che costituisce confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c.; quindi non vi era difetto di prova del credito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il difetto di legittimazione passiva non è un fatto storico censurabile ex art. 360, n. 5 c.p.c. e, comunque, la questione era stata esaminata dalla corte territoriale ed esclusa in quanto non provata e comunque irrilevante. Il ricorso è stato complessivamente rigettato, senza statuizione sulle spese per mancanza di attività difensiva dell’INPS; è stato inoltre disposto l’obbligo, per la ricorrente, del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della corte d’appello che aveva respinto l’opposizione all’avviso di addebito INPS, ritenendo non fondata l’eccezione di prescrizione e legittima la pretesa contributiva fondata sul maggior reddito dichiarato dalla contribuente nel riquadro RR. Non sono state liquidate spese di lite, perché l’INPS non ha svolto sostanziale attività difensiva; è stato invece dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 416 c.p.c.
richiamato come norma processuale rispetto alla dedotta novità delle difese dell’appellato in appello, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di trascrizione degli atti rilevanti.
art. 345, comma 2, c.p.c.
invocato per sostenere l’inammissibilità dell’appello fondato su fatti nuovi; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e, comunque, non pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la mancata trascrizione degli atti processuali rilevanti determina inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza.
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta mancanza di prova del credito; la Corte ha reputato la censura infondata perché il credito risultava dalla dichiarazione della stessa contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge invocata per i primi due motivi; la Corte ne ha escluso la fondatezza o la proponibilità nei termini prospettati.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il difetto di legittimazione passiva non è qualificabile come fatto storico omesso, ma come valutazione giuridica di fatti; perciò la censura è inammissibile.
art. 2735 c.c.
la dichiarazione reddituale resa dalla parte nel riquadro RR è stata qualificata come confessione stragiudiziale, utilizzabile a fondamento della pretesa contributiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per quantificare l’ulteriore importo dovuto in misura pari a quello già corrisposto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che denunci l’introduzione di fatti o eccezioni nuove in appello è inammissibile se il ricorrente non trascrive gli atti processuali indispensabili per consentire il raffronto tra le difese svolte nei diversi gradi di merito.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda su una specifica ricostruzione del thema decidendum, la censura che prescinde da tale ricostruzione è inammissibile.
- La dichiarazione resa dalla parte in una denuncia o dichiarazione reddituale può valere come confessione stragiudiziale e costituire idoneo fondamento della pretesa contributiva dell’ente previdenziale.
- Ai fini del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il difetto di legittimazione passiva non integra un fatto storico omesso, ma una questione giuridica ricavata da fatti; pertanto non è deducibile come omesso esame di un fatto decisivo.
- La mancata dimostrazione, nel ricorso per cassazione, dei fatti processuali posti a base della censura comporta inammissibilità per difetto di autosufficienza.
- Quando il ricorso è rigettato, la Corte può dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
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