Cassazione Penale, Sentenza n. 28013/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 81, secondo comma, c.p., e dell'art. 671 c.p.p., sostenendo l'esistenza di un unico programma criminoso tra il reato di tentato furto aggravato commesso il 22/01/2015 e la calunnia commessa il 28/04/2016. La difesa deduceva che la calunnia si innestava sulla vicenda del furto e dunque i reati risultavano legati da un progetto unitario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato la motivazione del Tribunale di Palermo secondo cui mancava la prova di una "originaria progettazione" di un programma criminoso unitario: le modalità esecutive dei due reati erano eterogenee e la calunnia è stata ritenuta un atto successivo ed estemporaneo volto a eludere l'identificazione dell'autore del furto, non parte di un disegno criminoso antecedente. La Corte ha altresì osservato che la reiterazione di condotte illecite, quando sia espressione di propensione al crimine, va valutata con istituti diversi dalla continuazione (recidiva, abitualità, ecc.). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo esoneri, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata in Euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
La continuazione richiede l'esistenza di un unico programma criminoso originariamente progettato; non si applica quando la reiterazione è espressione di una propensione abituale al crimine.
art. 671 cod. proc. pen.
Regola la sussistenza della continuazione in sede esecutiva e la necessità di comprovare l'unitarietà del progetto criminoso per l'applicazione del cumulo favorevole.
art. 61 cod. pen.
art. 61 n. 2 c.p. (menzionato nel provvedimento)
Richiamato come possibile aggravante (concernente il fine di eludere le indagini o l'identificazione), ma la Corte ha ritenuto che la calunnia fosse atto successivo e strumentale all'elusione, non frutto di preordinazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Fondamento giuridico per l'irrogazione della somma dovuta alla cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario provare che i reati siano stati concepiti nell'ambito di un unico programma criminoso originario; non bastano collegamenti consequenziali o finalità successive.
- La mera reiterazione di illeciti non giustifica la continuazione: quando le condotte riflettono una propensione abituale o un programma di vita criminale, si devono applicare istituti come recidiva, abitualità o professionalità nel reato, non la continuazione.
- Comportamenti posti in essere successivamente e finalizzati a eludere l'identificazione (es. calunnia per depistare le indagini) possono essere considerati atti estemporanei e non preordinati, ostando al riconoscimento della continuazione.
- Il richiedente del riconoscimento della continuazione ha l'onere probatorio di dimostrare, oltre la connessione temporale, la sostanziale omogeneità di finalità e modalità, ovvero le "linee fondamentali" dell'unico progetto criminoso.
- La valutazione sull'esistenza di un programma unitario non può fondarsi su semplici indizi o congetture: occorre evidenza precisa delle caratteristiche essenziali concebute in origine.
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