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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10285/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva respinto il suo ricorso contro una delibera della Consob. La delibera, adottata all'esito di un procedimento sanzionatorio ex art. 195 TUF, aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 euro e una sanzione accessoria di perdita dei requisiti di idoneità per due mesi, in relazione alla violazione dell'art. 94, comma 1, TUF, contestata per l'omessa adozione del prospetto informativo nell'ambito di un'offerta al pubblico di azioni di una banca, collegata a una campagna promozionale svolta nell'intero anno 2013. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi, ma prima della decisione il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; la Consob ha aderito alla rinuncia, chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta dopo la fissazione dell'adunanza camerale e, in presenza dell'adesione della controricorrente, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non ha pronunciato sulle spese, essendo state indicate dalle parti come già regolate tra loro in compensazione. La Corte ha inoltre precisato che, in caso di rinuncia al ricorso, non si applica l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 195 d.lgs. n. 58/1998

    individua il procedimento sanzionatorio Consob richiamato nel provvedimento impugnato.

  • art. 94, comma 1, d.lgs. n. 58/1998

    norma sostanziale la cui violazione era stata posta a base della sanzione amministrativa irrogata.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    consente la definizione con ordinanza della rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione dell'adunanza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • Quando la rinuncia al ricorso per cassazione interviene dopo la comunicazione della fissazione dell'adunanza o dell'udienza, il giudizio si definisce con ordinanza ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
  • Se alla rinuncia aderisce la parte resistente, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di cassazione, specie quando le parti abbiano dichiarato di averle già regolate tra loro.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione esclude l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • In presenza di rinuncia rituale al ricorso, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e dichiara l'estinzione del giudizio senza pronunciare sul merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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