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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19930/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario relativo all'iscrizione a ruolo e alla riscossione di un'imposta di registro collegata a un'ordinanza del Tribunale di Palermo. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 33798/2023, aveva accolto il secondo motivo del ricorso del Ministero della giustizia, cassato la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigettato il ricorso introduttivo della società contribuente. Quest'ultima ha proposto ricorso per revocazione deducendo un errore di fatto ex artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte aveva omesso di percepire che nel ricorso introduttivo erano stati proposti tre ulteriori motivi, rimasti assorbiti nella decisione di merito e poi riproposti in appello ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 546/1992. Il Ministero ha resistito eccependo l'inammissibilità o il rigetto. La ricorrente ha inoltre evidenziato che i motivi assorbiti riguardavano: la dedotta carenza di legittimazione dell'Amministrazione della giustizia a riscuotere l'imposta di registro per insussistenza dei presupposti della registrazione a debito; la pretesa decadenza dell'iscrizione a ruolo e la richiesta di rinvio alla Corte costituzionale; l'applicazione dell'imposta fissa anziché proporzionale del 3% ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. e), della tariffa allegata al T.U. Registro. La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità, osservando che la sentenza di appello dava espressamente atto della riproposizione dei motivi assorbiti e della regolare costituzione della contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, rilevando un errore di fatto consistito nell'omessa percezione, nella precedente ordinanza di legittimità, della circostanza che la contribuente aveva riproposto in appello motivi rimasti assorbiti. Ha quindi revocato l'ordinanza impugnata nei limiti indicati in motivazione. In sede rescissoria ha ribadito la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'omessa percezione di questioni assorbite e riproposte in appello integra errore di fatto revocatorio, senza che rilevi l'eventuale omessa riproposizione in cassazione, poiché tali questioni possono essere esaminate nel giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    l'omessa percezione di un fatto processuale decisivo, come la riproposizione di motivi assorbiti, può integrare errore di fatto revocatorio

  • art. 56 d.lgs. 546/1992

    i motivi assorbiti possono essere riproposti in appello nel processo tributario

  • art. 8, primo comma, lettera e), tariffa allegata al T.U. Registro

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione dell'imposta fissa anziché di quella proporzionale

  • art. 59 T.U. Registro

    richiamato dalla ricorrente quale disposizione contestata in relazione alla legittimazione alla riscossione

  • art. 227 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta questione di legittimità costituzionale

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale

Massime di principio

  • In sede di revocazione della sentenza di cassazione, l'omessa percezione dell'esistenza di motivi di appello riproposti e rimasti assorbiti nei gradi di merito può integrare errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., quando il giudice di legittimità abbia deciso la causa nel merito senza considerarli.
  • La decisività dell'errore revocatorio non è esclusa dal fatto che i motivi assorbiti non siano stati nuovamente sviluppati in cassazione, poiché su di essi non si forma giudicato implicito e possono essere esaminati nel giudizio di rinvio.
  • Nel processo tributario, i motivi non esaminati perché assorbiti possono essere riproposti in appello ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 546/1992, e la loro presenza deve essere correttamente percepita dalla Corte di cassazione quando questa eserciti il potere di decisione nel merito.
  • Quando l'errore denunciato riguarda un fatto processuale risultante dagli atti e non un apprezzamento giuridico, la revocazione è lo strumento esperibile per rimuovere la decisione di legittimità viziata da tale omissione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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