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Sentenza

Sentenza n. 2004/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600734

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di somme mediante emissione di carta docente o analoghi buoni elettronici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, che aveva riconosciuto loro rispettivamente la somma di 2.000 euro e di 1.500 euro, da erogare mediante carta docente o analoghi buoni elettronici. Hanno dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo a mezzo PEC e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Dal testo non risultano ulteriori motivi articolati.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.: la sentenza civile azionata è passata in giudicato, come attestato in atti, ed è inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo al Ministero. Ha ordinato all’Amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal giudicato. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione, da esercitarsi per ulteriori sessanta giorni e senza compenso. Il giudice ha precisato che l’incarico di commissario ad acta costituisce munus obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’Amministrazione; ha inoltre indicato le modalità di deposito telematico degli atti del commissario tramite PAT. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 552 euro oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente l’accoglimento dell’azione di ottemperanza quando sussistono un titolo giudiziale esecutivo e l’inadempimento dell’amministrazione; nel caso concreto il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e l’inerzia amministrativa.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso è stato ritenuto necessario per procedere all’ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disposizione, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile analogicamente alla nomina del commissario ad acta nei giudizi concernenti altre condanne pecuniarie, consentendo l’attribuzione dell’incarico a un dirigente dell’amministrazione resistente senza compenso ulteriore.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo giudiziale, la sua notificazione all’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In presenza dell’inottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone il pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
  • L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta quando l’incarico è conferito a un dirigente dell’amministrazione interessata può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta deve depositare atti e documenti esclusivamente mediante il Processo amministrativo telematico, utilizzando l’apposita procedura prevista per gli ausiliari del giudice.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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