Cassazione Penale, Sentenza n. 46207/2022 del 06/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva dichiarato "non doversi procedere" per intervenuta prescrizione emessa in forma predibattimentale e senza contraddittorio. Il ricorrente censura la violazione del diritto al contraddittorio e del giusto processo (art. 111 Cost. e art. 129 cod. proc. pen.), sostenendo di essere stato privato della possibilità di chiedere l'assoluzione nel merito o di valutare la rinuncia alla prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. Iannelli) e la successiva giurisprudenza costituzionale che hanno affermato l'insanabile nullità delle sentenze predibattimentali di proscioglimento per prescrizione emesse in appello senza contraddittorio. Sulla base di ciò la sentenza d'appello è stata annullata senza rinvio, con prevalenza della nullità per violazione del contraddittorio; la pronuncia impugnata è quindi cancellata e disposte le conseguenti formalità procedurali (testo integrale del dispositivo non riportato nell'estratto).
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Disciplina l'immediata declaratoria di cause di non punibilità "ad ogni stato e grado del processo"; la Corte ha interpretato che tale norma non autorizza pronunce de plano senza il pieno contraddittorio, poiché il richiamo a "ogni stato e grado" presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio.
art. 111 Cost.
Tutela il diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto che la soppressione del contraddittorio nella sentenza predibattimentale d'appello leda questo principio costituzionale.
art. 469 cod. proc. pen.
Regola il proscioglimento prima del dibattimento; le Sezioni Unite hanno osservato che tale disciplina è prevista per il primo grado e non consente estensioni automatiche al giudizio d'appello senza confronto fra le parti.
sentenza Sezioni Unite n. 28954 del 27/04/2017 (Iannelli)
Ha stabilito che la sentenza predibattimentale di appello che proscioglie per prescrizione, emessa de plano senza contraddittorio, è affetta da nullità assoluta e insanabile salvo il caso in cui sussista un interesse concreto dell'imputato alla rinnovazione del giudizio.
art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.
Norme sulla nullità processuali; la sentenza Iannelli ha qualificato come nullità assoluta e insanabile la pronuncia predibattimentale di proscioglimento in appello senza contraddittorio.
art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
Norma collegata dalle Sezioni Unite e sottoposta a censura: la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'interpretazione secondo cui sarebbe inammissibile per carenza d'interesse il ricorso per cassazione contro sentenza d'appello predibattimentale di proscioglimento per prescrizione.
sentenza Corte costituzionale n. 111 del 2022
Ha affermato l'illegittimità dell'interpretazione che escluda l'interesse del ricorrente a far dichiarare la nullità di una sentenza d'appello predibattimentale e senza contraddittorio: il ricorrente ha interesse a ottenere la verifica da un giudice di merito della possibile formula più favorevole.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020)
Norma procedurale che ha disciplinato la trattazione scritta del procedimento; nel caso è stato disposto il procedimento per iscritto in mancanza di richiesta di discussione orale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di devoluzione in cassazione: il ricorso è stato presentato nei limiti previsti da questa norma.
art. 591, comma 1, lett. a), art. 601, art. 605 e art. 620 cod. proc. pen.
Richiamate nella questione di legittimità sollevata dalla Prima Sezione in ordine alla coerenza della disciplina dell'impugnazione e dei rimedi con i principi costituzionali; utilizzate nel ragionamento sulla legittimità costituzionale del combinato disposto di norme processuali.
sentenza Corte costituzionale n. 91 del 1992
Richiamata per il principio secondo cui il contraddittorio è essenziale anche per l'accertamento delle cause estintive del reato.
Massime di principio
- Una sentenza d'appello che dichiari la non procedibilità per prescrizione in forma predibattimentale e senza contraddittorio viola il diritto al giusto processo e configura una nullità assoluta insanabile.
- L'art. 129 cod. proc. pen. (immediata declaratoria di cause di non punibilità) non legittima pronunce de plano in appello: l'applicazione di cause estintive richiede il pieno svolgimento del contraddittorio affinché il giudice disponga di tutti gli elementi.
- Il ricorrente ha interesse a impugnare anche quando il provvedimento appare favorevole (es. proscioglimento per prescrizione), perché può voler ottenere l'accertamento di una formula assolutoria di merito o contestare la soppressione del grado di giudizio.
- Quando in sede di impugnazione coesistono una causa estintiva e una nullità assoluta, il giudice deve valutare quale pregiudica maggiormente il diritto di difesa: se la declaratoria di estinzione non può essere decisa senza accertamenti di merito, la nullità prevale e la pronuncia deve essere annullata per consentire il rinnovamento del giudizio.
- Le pronunce predibattimentali in appello, anche se finalizzate alla deflazione del processo, non possono comprimere irreversibilmente il diritto dell'imputato a scegliere tra accettare la prescrizione o proseguire per ottenere l'assoluzione piena.
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