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Sentenza

Sentenza n. 4/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento: -della raccomandata a.r., ricevuta il 7.6.2025, con la quale la società agricola Cargroup, essendo stata delegata dalla Regione Basilicata, ha comunicato al sig. Leonardo Scarnato l’avvio del procedimento, preordinato all’espropriazione dei terreni, di sua proprietà, siti nel Comune di Bernalda, foglio n. 110, particella n. 436 (dove deve essere costruita una stazione elettrica, collegata ad un cavidotto, che attraversa in parte anche la predetta particella), particelle nn. 163 e 299 (che sono attraversate dal predetto cavidotto) e particelle nn. 258, 260, 298, 434, 435 e 436 (che sono attraversate da un elettrodotto); -delle Determinazioni del Dirigente dell’Ufficio Tutela del Paesaggio della Regione Basilicata nn. 875 e 876 del 22.6.2012; -della Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata n. 1351 del 18.10.2013; -della Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata n. 950 del 25.11.2013 (pubblicata nel BUR del 16.12.2013); -della Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata n. 217 del 10.3.2017 (pubblicata nel BUR dell’1.4.2017); -della Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata n. 884 del 10.9.2018; -della Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata n. 1065 del 29.10.2018 (pubblicata nel BUR del 16.11.2018); -della Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata n. 96 del 22.2.2019 (pubblicata nel BUR dell’1.3.2019); -della Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata n. 1017 del 29.7.2024 (pubblicata nel BUR dell’1.8.2024);

Giustizia amministrativa202500235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso di avvio del procedimento espropriativo ricevuto il 7 giugno 2025, plurimi provvedimenti regionali autorizzativi e di proroga dell'impianto fotovoltaico, nonché provvedimento di affrancazione di terreni gravati da usi civici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (società controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso di avvio del procedimento espropriativo deducendo la violazione dell'art. 16 d.P.R. n. 327/2001, sostenendo di non avere potuto conoscere gli atti relativi all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità. Ha inoltre impugnato, reiterando censure già proposte con ricorso straordinario trasposto in sede giurisdizionale, l'autorizzazione unica del 2013, le autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, le proroghe dell'autorizzazione e il provvedimento del 2024 di autorizzazione della variante progettuale e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. In relazione all'autorizzazione originaria ha dedotto la mancata dimostrazione della disponibilità dei terreni, l'esistenza di vincoli culturali e ambientali, la carenza documentale, l'inserimento dell'impianto in un contesto di pregio e l'eccesso di potere per motivazione generica, oltre alla nullità ex art. 21-septies l. n. 241/1990. Quanto alle proroghe ha contestato l'effettivo inizio dei lavori. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento di affrancazione di terreni gravati da usi civici, deducendo difetto di istruttoria, insussistenza del possesso ultradecennale, incompatibilità dell'affrancazione con la realizzazione di serre e impianti fotovoltaici in area paesaggisticamente vincolata e mancata considerazione di una pronuncia della Corte dei conti. Ha infine chiesto la sospensione del giudizio ex art. 77 c.p.a. in ragione di una querela di falso proposta davanti al giudice civile.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda relativa all'avviso di avvio del procedimento espropriativo, ritenendo manifestamente infondata la censura ex art. 16 d.P.R. n. 327/2001: l'avviso era stato già inviato al ricorrente il 10 marzo 2023 e ricevuto il 17 marzo 2023, prima dell'adozione del provvedimento del 29 luglio 2024 che aveva autorizzato la variante, dichiarato la pubblica utilità e apposto il vincolo preordinato all'esproprio. Ha dichiarato irricevibile l'impugnazione dei provvedimenti regionali, confermando quanto già stabilito dalla precedente sentenza del TAR Basilicata n. 398 del 10 luglio 2025: gli atti avrebbero dovuto essere impugnati entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla pubblicazione nel BUR. Ha dichiarato irricevibili anche i motivi aggiunti contro il provvedimento di affrancazione del 9 luglio 2024, pubblicato nel BUR il 16 luglio 2024, poiché l'impugnazione avrebbe dovuto essere notificata entro il 15 ottobre 2024, tenendo conto della sospensione feriale. Ha respinto l'istanza di sospensione ex art. 77 c.p.a., perché la controversia poteva essere decisa indipendentemente dalla querela di falso e, comunque, l'impugnazione degli atti interessati era palesemente irricevibile. Ha ritenuto superfluo ordinare la rinnovazione della notificazione alla Regione e ha assorbito l'eccezione relativa alla nullità della procura in applicazione del principio della ragione più liquida. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori, in favore della controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 16 d.P.R. n. 327/2001

    La comunicazione di avvio del procedimento espropriativo risultava già effettuata prima dell'adozione degli atti di autorizzazione, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo; la nuova comunicazione ricevuta nel 2025 non integrava quindi una violazione della disposizione.

  • art. 77 c.p.a.

    qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia

    La querela di falso determina la sospensione necessaria soltanto quando la questione sia pregiudiziale e indispensabile per decidere la controversia e non appaia manifestamente infondata o dilatoria.

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    Non è necessario ordinare l'integrazione o la rinnovazione del contraddittorio quando il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Il TAR ha rilevato che la procura avrebbe dovuto indicare i provvedimenti impugnati e l'amministrazione interessata, ma ha assorbito la relativa eccezione applicando la ragione più liquida.

  • art. 29 c.p.a.

    L'azione di annullamento deve essere proposta entro sessanta giorni dalla conoscenza dell'atto; per il provvedimento di affrancazione pubblicato il 16 luglio 2024 il termine, computata la sospensione feriale, scadeva il 15 ottobre 2024.

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    La censura di nullità degli atti impugnati non è stata esaminata nel merito, in quanto l'impugnazione è stata dichiarata irricevibile.

Massime di principio

  • La sospensione necessaria del processo amministrativo per querela di falso richiede che la questione di falsità sia effettivamente pregiudiziale e indispensabile per la decisione; se la controversia può essere definita indipendentemente dal documento contestato, il giudice amministrativo decide senza sospendere il giudizio.
  • La comunicazione di avvio del procedimento espropriativo è tempestiva quando sia stata effettuata prima dell'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità e appone il vincolo preordinato all'esproprio; una successiva comunicazione non determina, di per sé, la violazione dell'art. 16 d.P.R. n. 327/2001.
  • L'impugnazione di provvedimenti amministrativi pubblicati nel bollettino ufficiale deve essere proposta entro il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione, quando questa assicuri la conoscibilità legale dell'atto.
  • Il giudice può definire il giudizio sulla base della ragione più liquida, esaminando preliminarmente la manifesta irricevibilità o infondatezza della domanda e assorbendo le ulteriori eccezioni processuali non necessarie alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieDecreto di esproprio e procedimentoImpianti da fonti rinnovabiliTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEspropriazione per pubblica utilitàEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàPartecipazione procedimentaleSopravvenuta carenza di interesse

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