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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 147/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizi di motivazione relativamente alla sussistenza dei "gravi indizi" di partecipazione, in posizione apicale, ad una associazione di tipo 'ndranghetista. Il ricorrente ha contestato: 1) che il proscioglimento ex art. 649 c.p.p. nel procedimento "Olimpia" avrebbe inciso solo fino a luglio 1991 e non su periodi successivi (fino al 1999) come impropriamente escluso dal Tribunale; 2) la genericità e l'evanescenza delle prove ritenute indizianti (intercettazioni, conversazioni non nominative, dichiarazioni di collaboratori datate o generiche), la mancanza di comprovata condotta mafiosa concreta o di imposizione per l'aggiudicazione di appalti, e l'assenza di adeguata motivazione sul ruolo apicale attribuito all'indagato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo esame. La Cassazione ha censurato la motivazione del giudice del riesame come in parte apodittica e lacunosa, richiedendo che il nuovo esame dia adeguata e completa valutazione degli elementi indiziari (temporalità, specificità e capacità dimostrativa), pur lasciando al giudice di merito la possibilità di confermare la misura se riesaminata correttamente e motivata. Ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 649 c.p.p.

    L'assoluzione o proscioglimento ai sensi dell'art. 649 è stata interpretata come riferita al periodo concretamente oggetto di contestazione (fino a luglio 1991) e non automaticamente estendibile a periodi successivi se non esplicitamente compresi.

  • art. 416-bis c.p.

    Norma sostanziale che disciplina l'associazione di tipo mafioso; il provvedimento ricostruisce contestazioni relative a partecipazione al sodalizio ai sensi di tale norma.

  • art. 273 c.p.p., comma 1-bis

    art. 273 c.p.p., comma 1-bis

    Richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p. ma non il comma 2: per le misure cautelari non è richiesto il livello di precisione e concordanza degli indizi previsto per il giudizio di merito, pur restando necessaria la "qualificata probabilità".

  • art. 192 c.p.p., comma 2

    Nel processo di merito richiede precisione e concordanza degli indizi per la condanna; tale requisito non è integralmente esigibile nella fase cautelare, secondo la Corte.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito dell'annullamento con rinvio.

Massime di principio

  • Per la misura cautelare è sufficiente la "qualificata probabilità" (gravi indizi), non la prova richiesta per la condanna definitiva; tuttavia la motivazione deve adeguatamente spiegare la consistenza, la pertinenza e la tempistica degli indizi.
  • Le dichiarazioni di collaboratori devono essere valutate indicando epoca, contenuto specifico e il ruolo attribuito all'indagato; dichiarazioni generiche o datate hanno scarso valore indiziario per misure cautelari gravose.
  • Le intercettazioni e conversazioni hanno valore indiziario solo se contengono riferimenti chiari e identificativi della persona e/o condotte idonee a dimostrare la partecipazione alla struttura mafiosa; riferimenti non nominativi o ambigui richiedono ulteriore riscontro probatorio.
  • Un precedente proscioglimento o condanna incide solo sul periodo temporalmente e materialmente coperto dal provvedimento: va verificata la portata temporale esatta delle statuizioni precedenti prima di escludere la rilevanza di atti successivi.
  • La mera vicinanza economica o lavorativa con soggetti riconducibili alla criminalità organizzata non basta di per sé a fondare la partecipazione organica al sodalizio; serve dimostrare condotte tipiche di natura mafiosa o imposizione/controllo esercitato dall'indagato.
  • Se la motivazione del giudice del riesame è giudicata apodittica o lacunosa dalla Corte di legittimità, l'ordinanza cautelare può essere annullata con rinvio affinché il giudice proceda a un nuovo esame più circostanziato; il giudice del rinvio può comunque confermare la misura se offre una motivazione completa e coerente.
  • Nel dubbio tra interpretazioni alternative dei fatti (inserimento organico nel sodalizio vs. collusione occasionale), il rispetto del principio di specificità indiziaria è determinante: l'eventuale configurazione di concorso esterno richiede distinta valutazione probatoria.

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