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Sentenza

Sentenza n. 2980/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2384 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.05.2025.

Giustizia amministrativa202504980

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2384 del 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2384 del 2025, deducendo il mancato pagamento delle somme dovute in forza del giudicato. Prima dell'udienza camerale, il ricorrente ha depositato una memoria dalla quale risultava l'avvenuto pagamento delle somme richieste da parte dell'amministrazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nelle more del giudizio, la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento delle somme dovute. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero, quale parte virtualmente soccombente, e liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, spese generali, eventuale contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato per la disciplina della distrazione delle spese in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato quale ulteriore fondamento della distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato in relazione all'eventuale onere del contributo unificato posto a carico dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfacimento della pretesa del ricorrente nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'amministrazione adempie tardivamente al giudicato e determina la cessazione della materia del contendere, le spese possono essere poste a suo carico quale parte virtualmente soccombente.
  • La distrazione delle spese è ammissibile in favore dei difensori che si dichiarino antistatari, secondo i richiami normativi operati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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