Cassazione Penale, Sentenza n. 51265/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Artusi impugna la sentenza che ha confermato la sua condanna per reati di truffa (artt. 110 e 640 c.p.). Con il primo motivo contesta la sussistenza del dolo iniziale, sostenendo che non ha mai nascosto la propria identità, che le automobili erano provenienti dall'estero e talune non erano disponibili per cause di natura aziendale (crollo finanziario e furto da parte di un dipendente), e che non vi sarebbe stata la vendita della stessa vettura a due acquirenti. Con il secondo motivo censura l'applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale (ritenendo decorso il termine dei cinque anni dalle pregresse condanne) e la congruità della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi risultano manifestamente infondati, generici e non consentiti; ha ritenuto che i dubbi del ricorrente riproducano censure di fatto già esaminate e disattese dai giudici del merito senza idonea confutazione. La Corte ha ritenuto provata la sussistenza del dolo iniziale sulla base di tentativi di celare le generalità, false sottoscrizioni, assicurazioni sulla proprietà dei veicoli, procrastinazioni e infine la irreperibilità dell'imputato; ha confermato l'esistenza del reato già perfezionato per almeno un episodio (Garriber) e ha escluso prova certa dell'impossibilità di adempiere derivante dall'illecito di un dipendente. Ha altresì condiviso l'applicazione della recidiva infraquinquennale e la congruità della dosimetria, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente.
Norme richiamate
artt. 110 e 640 cod. pen.
I reati di cui agli artt. 110 e 640 c.p. (concorso nel reato di truffa) sono ritenuti sussistenti: la Corte individua l'elemento psicologico del dolo iniziale sulla base di comportamenti idonei a ingannare (occultamento generalità, false rassicurazioni, procrastinazioni e irreperibilità).
art. 546, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e violazioni di legge prospettate nel ricorso: la Corte osserva che le censure sollevate risultano generiche o ripetitive rispetto a quanto già esaminato in appello e dunque non ammissibili.
art. 99 cod. pen.
Norma sulla recidiva: la Corte conferma l'applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale valutando la tipologia, omogeneità e reiterazione dei precedenti penali e individuando correttamente il dies a quo nel passaggio in giudicato della sentenza presupposto.
art. 133 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena: la Corte ritiene che la graduazione della pena operata dal giudice di merito sia congrua e motivata secondo i criteri indicati dall'art. 133, rientrando nella discrezionalità del giudice.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per la formulazione riassuntiva dei motivi di impugnazione nella sintesi del ricorso: la Corte osserva che il ricorrente ha sintetizzato i motivi ai sensi della norma ma senza fornire autonoma e argomentata confutazione della motivazione di merito.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Invocata per escludere l'ammissibilità di doglianze nuove in cassazione non dedotte in sede di appello: la censura relativa alla presunta insussistenza della doppia vendita non era stata sollevata in appello e pertanto è inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che legittima la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicata per sanzionare l'impugnazione ritenuta colpevole.
art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176) e successive modifiche
Richiamata per la procedura di trattazione scritta adottata nel giudizio, come previsto dalla normativa emergenziale poi richiamata nell'iter legislativo successivo.
Massime di principio
- In casi di presunta truffa nella compravendita di veicoli, la sussistenza del dolo iniziale può essere desunta da condotte volte a ingannare (occultamento delle generalità, false rassicurazioni sulla proprietà del bene, procrastinazioni sistematiche e irreperibilità): mere difficoltà aziendali o inadempimenti successivi non scalfiscono la fattispecie se emerge una condotta fraudolenta antecedente.
- Le doglianze che consistono in una nuova valutazione dei fatti o nella semplice riconsiderazione delle prove non sono ammissibili in Cassazione se già esaminate e rigettate dal giudice d'appello; la cassazione è limitata al sindacato di legittimità e non alla rinnovata valutazione della prova.
- Le censure non sollevate in sede d'appello non possono essere introdotte in Cassazione (art. 606, comma 3 c.p.p.): è essenziale far valere in appello tutte le questioni di fatto e di prova che si intendono portare in cassazione.
- La recidiva infraquinquennale va calcolata avendo riguardo alla data di passaggio in giudicato della sentenza presupposto (dies a quo), non alla data di commissione del reato: sentenze pregresse che siano omogenee per modalità e tipologia possono giustificare l'aggravamento per recidiva.
- La determinazione della pena rientra nell'ampia discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivata secondo i parametri degli artt. 132 e 133 c.p.; in cassazione la censura sulla congruità della pena è inammissibile se mira a una rivalutazione valutativa priva di profili di illogicità o arbitrio evidenti.
- Un ricorso in cassazione che si limiti a ripetere le medesime argomentazioni già respinte in appello, senza apportare un'analisi giuridica nuova e specifica, rischia l'inammissibilità e l'addebito delle spese e di sanzioni pecuniarie.
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