Cassazione Penale, Sentenza n. 27576/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p.: il ricorrente lamenta che la sentenza della Corte di Cassazione del 19/11/2021 (che aveva annullato senza rinvio la sentenza di appello limitatamente alla dosimetria della pena) non avrebbe considerato una serie di elementi e conversazioni intercettate che dimostrerebbero l'estraneità di lui e del fratello Antonio rispetto all'associazione mafiosa guidata da Romeo Vincenzo e rispetto alle finalità di penetrazione nel mercato della distribuzione dei farmaci, sostenendo quindi un errore di fatto o omissione nella valutazione degli atti esaminati dal giudice di legittimità.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'istituto previsto dall'art. 625-bis c.p.p. abbia un ambito limitato: l'errore materiale riguarda incongruenze tra la volontà e la sua trascrizione grafica; l'errore di fatto concerne svista o equivoci sugli atti interni al giudizio di legittimità. Le doglianze del Lipari, che attengono a valutazioni e ricostruzioni di fatto e giuridiche (interpretabili come errori di diritto o di valutazione), non rientrano nell'ambito del rimedio straordinario. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; nullum a titolo di refusione per la parte civile, essendo il suo apporto ritenuto non utile alla decisione.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Il rimedio è interpretato in modo restrittivo: ammette solo errori materiali (involontarie inesattezze nella trascrizione della volontà) o veri e propri errori di fatto consistenti in svista o equivoco sugli atti interni al giudizio di legittimità; non è funzione di correggere valutazioni o ricostruzioni probatorie compiute dalla Corte di Cassazione.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di somme per la cassa delle ammende in caso di ricorso chiaramente infondato o inammissibile; applicata per sanzionare l'evidente inammissibilità del ricorso.
art. 416-bis c.p.
Norma sostanziale oggetto del procedimento di merito (reato contestato all'imputato), richiamata nel contesto della decisione di merito che è stata oggetto del successivo tentativo di impugnazione straordinaria.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13/6/2000
Richiamata in relazione al principio che l'evidente inammissibilità del ricorso può comportare la responsabilità (colpa) del ricorrente nella determinazione delle sanzioni pecuniarie accessorie.
Cassazione, Sez. U., n. 877 del 14/07/2022
Richiamata per affermare il principio secondo cui la parte civile può ottenere la refusione delle spese di grado solo se il suo difensore ha svolto un'attività argomentativa utile alla decisione; in mancanza, nulla è dovuto a titolo di refusione.
Massime di principio
- Il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. ha portata molto limitata: va usato solo per errori materiali evidenti o per casi di svista sugli atti interni al giudizio di legittimità, non per contestare valutazioni probatorie o interpretazioni giuridiche della Corte di Cassazione.
- Le censure che si fondano su diversa valutazione delle prove o su presunte omissioni nell'apprezzamento degli elementi probatori sono da considerarsi errori di giudizio e non rientrano nell'ambito dell'errore di fatto esperibile con il rimedio straordinario; per queste questioni occorre agire nei gradi di merito o attraverso altri rimedi specifici (es. revisione se emergono fatti nuovi rilevanti).
- Chi propone un ricorso straordinario deve circoscrivere con precisione l'errore materiale o la svista denunciata, indicando esattamente l'atto o la parte testuale erroneamente trascritta o percepita, altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.
- La parte civile può ottenere la refusione delle spese solo se il suo difensore fornisce un contributo argomentativo concreto e utile alla decisione; in assenza di tale attività, non le sono riconosciute le spese.
- In situazioni simili, se l'obiettivo è contestare la valutazione probatoria della Corte di Cassazione, è preferibile valutare altri rimedi (es. impugnazioni nei gradi competenti, istanza di revisione per fatti nuovi e rilevanti) piuttosto che il ricorso per errore di fatto ex art. 625-bis.
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