Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23643/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia riguarda un rapporto di subaffitto di locali aziendali: il giudice di merito aveva condannato il subaffittuario al pagamento di canoni ritenuti non corrisposti, ritenendo che non fosse stata dimostrata la cessazione del rapporto di subaffitto e che la volontà della curatela fallimentare della società subaffittante non fosse diretta a risolverlo. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1965 c.c. e degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la documentazione negoziale e una missiva del 28/2/2003 dimostrassero chiaramente la volontà della curatela di porre fine al subaffitto. Con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 1362 c.c., lamentando l'erronea interpretazione del verbale di transazione tra la curatela e la proprietaria dei locali, che avrebbe dovuto essere letto come manifestazione della volontà di cessare il rapporto. Con il terzo ha censurato la mancata considerazione e la mancata giustificazione del rigetto delle prove testimoniali richieste in primo grado. Con il quarto ha lamentato la regolazione delle spese, assumendo che, se i primi motivi fossero stati accolti, anche la condanna alle spese sarebbe dovuta cadere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specifica allegazione e localizzazione della documentazione richiamata, per inammissibilità delle censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. e per improprio tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito sotto la veste della violazione di legge. È stato inoltre ribadito che l'interpretazione degli atti negoziali compete al giudice di merito ed è sindacabile solo nei limiti del vizio di motivazione nei ristretti termini dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e della violazione dei canoni ermeneutici, che qui non risultava adeguatamente dedotta. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile per mancato assolvimento degli oneri di allegazione e per l'assenza di indicazioni sufficienti sul trattamento delle istanze istruttorie nei gradi di merito. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito perché formulato in modo condizionato all'accoglimento dei precedenti. Non è stata pronunciata condanna alle spese per la mancata difesa della parte intimata; è stato invece dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1965 c.c.

    richiamato dal ricorrente ma non ritenuto decisivo, poiché la censura mirava in realtà a contestare l'interpretazione degli atti negoziali compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1362 c.c.

    la sua violazione non può essere dedotta come semplice dissenso interpretativo; occorre indicare specificamente il modo in cui il giudice si è discostato dai canoni ermeneutici.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura è stata reputata inammissibile perché non correttamente strutturata e priva degli oneri di specifica allegazione.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è stata ritenuta inammissibilmente dedotta, senza rispettare i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è stata ritenuta inammissibilmente dedotta, non essendo sufficiente lamentare una diversa valutazione delle prove.

  • art. 132 c.p.c.

    la doglianza di motivazione apparente è stata respinta perché basata su un passaggio isolato della motivazione e non sul suo complessivo apparato argomentativo.

  • art. 261 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di allegazione e di localizzazione degli atti rilevanti.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il ricorso non può essere usato per ottenere un riesame del merito; il vizio ex n. 5 è confinato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di singoli elementi istruttori.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    il ricorso deve contenere puntuale allegazione e localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda la censura; la mera indicazione generica è insufficiente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito previsto.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo sulla regolazione delle spese, ma la censura è rimasta assorbita.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo sulla regolazione delle spese, ma la censura è rimasta assorbita.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    è stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, chi contesta l'interpretazione di atti negoziali deve indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati e spiegare in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente proporre una lettura alternativa dei medesimi atti.
  • Le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non possono trasformarsi in un'inammissibile richiesta di nuova valutazione delle prove: la doglianza è ammissibile solo se deduce un reale travisamento del paradigma legale della prova o l'utilizzo di prove non dedotte dalle parti nei casi consentiti.
  • Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., nel testo vigente, riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non l'omesso esame di singoli elementi istruttori né l'insoddisfazione per la complessiva valutazione del materiale probatorio.
  • La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di un effettivo percorso argomentativo; non basta isolare un passaggio della motivazione senza considerare l'intero contesto giustificativo.
  • Per la specificità del ricorso è indispensabile l'osservanza dell'art. 366, n. 6, c.p.c.: documenti, atti e istanze istruttorie devono essere riprodotti o localizzati con precisione, altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.