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Sentenza

Sentenza n. 2219/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza - del decreto ingiuntivo n. 3271/2015 del 4.06.2015 emesso dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. r.g. 13911/2015, notificato all’Amministrazione in data 04.11.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, e passato in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.

Giustizia amministrativa202504348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli, divenuto esecutivo e notificato all’amministrazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale ordinario aveva ingiunto all’ASL il pagamento di euro 33.439,56, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, quale corrispettivo di prestazioni rese. Il decreto non è stato opposto, è stato dichiarato esecutivo ed è stato notificato all’amministrazione il 4 novembre 2024. È inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, senza che l’ASL provvedesse al pagamento. Il ricorrente ha domandato l’ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’amministrazione non si è costituita e non ha contestato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che il decreto ingiuntivo esecutivo del giudice ordinario abbia immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione, la quale è tenuta a dare concreta attuazione all’utilità riconosciuta dal giudice civile. Accertata l’esecutorietà del decreto, la sua notificazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l’assenza di pagamento, il TAR ha ordinato all’ASL di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a un funzionario competente, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari al pagamento. Le spese dell’eventuale attività commissariale sono state poste a carico dell’ASL. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora, determinandola negli interessi legali sull’importo complessivamente risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo o commissariale. L’insediamento del commissario non esclude il potere dell’amministrazione di adempiere spontaneamente. L’ASL è stata condannata anche alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l’art. 114 c.p.a. e, specificamente, il comma 4, lett. e).

    La norma consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta per il caso di inerzia e disporre una penalità di mora a carico dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Il testo richiama la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto e decorrere dalla scadenza del termine assegnato dal giudice per l’adempimento, fino all’effettiva esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il testo richiama il termine dilatorio di 120 giorni.

    Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente, una volta accertata l’inerzia, la proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 112 c.p.a.

    Il ricorso per ottemperanza è stato utilizzato per ottenere l’esecuzione di un provvedimento del giudice ordinario passato in giudicato e non adempiuto dall’amministrazione.

Massime di principio

  • Un decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo e recante una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione può costituire titolo per il giudizio di ottemperanza, ove l’amministrazione non vi dia esecuzione dopo la notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata l’inerzia dell’amministrazione rispetto a un giudicato civile eseguibile, il giudice amministrativo può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato dal giudice per l’adempimento e fino all’esecuzione spontanea o commissariale.
  • La nomina e l’insediamento del commissario ad acta non privano l’amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato; il commissario opera in via sostitutiva soltanto in caso di persistente inerzia.
  • Le spese necessarie per l’esercizio della funzione commissariale possono essere poste a carico dell’amministrazione rimasta inottemperante.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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